10 DICEMBRE 2015
IL FERMO DELL’AUTO “STRUMENTALE” È ILLEGITTIMO
Annullato il provvedimento di Equitalia
Il veicolo strumentale all’attività d’impresa, per legge, non può essere sottoposto a fermo amministrativo. Pertanto, il provvedimento assunto dal concessionario della riscossione in violazione del precetto normativo deve essere annullato. La prova della strumentalità può essere fornita dal debitore con la produzione del registro dei beni ammortizzabili.
È quanto emerge dalla sentenza 715/01/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone.
Il Collegio ha accolto il ricorso proposto dalla titolare di un esercizio commerciale condividendo il motivo attinente alla violazione dell’articolo 86, comma 2, del D.P.R. 602/1973 per avere Equitalia assoggettato a fermo l’autovettura bene strumentale della società (una SAS).
L’art. 86 citato, al comma 2, dispone: “la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, salvo che il debitore o i coobbligati nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività d'impresa”