Studio

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Essere avvocato

Dire sono avvocato significa dire " ho dedicato la mia vita al diritto ", lo stesso diritto che ho visto calpestato ed umiliato dentro e fuori le aule giudiziarie. Il diritto che spesso è inteso come strumento di attuazione del potere. Questo concetto applicato al diritto di famiglia può far capire come in questi casi quanto sia squallido l'abuso di potere.
Piegato su me stesso, ma mai vinto, con umiltà e dedizione ho cercato di far si che il giusto , ossia l'applicazione della giustizia, corrispondesse all'equità.
Non è stato mai facile, ed anzi più passa il tempo, e più mi rendo conto che il mio sogno di ragazzo nel quale vedevo realizzarsi la giustizia intesa come equanimità, in effetti è solo un illusione, che si scontra con la natura umana, di per sé immutabile.
L'evoluzione della società si traduce in una effimera civiltà, perché, a ben riflettere, nulla è cambiato se non in peggio dall'attenta analisi di Blaise Pascal “È giusto che si segua ciò che è giusto; è necessario che si segua ciò che è più forte. La giustizia senza la forza è impotente; la forza senza la giustizia è tirannica. La giustizia senza la forza è contraddetta, perchè ci sono sempre dei malvagi; la forza senza la giustizia è messa in accusa. Bisogna dunque unire la giustizia e la forza; e perciò bisogna far sì che ciò che è giusto sia forte e ciò che è forte sia giusto. La giustizia è soggetta a discussione, la forza è molto riconosciuta e indiscussa. Così non si è potuto dare la forza alla giustizia perchè la forza ha contraddetto la giustizia e ha affermato che solo lei era giusta. E così, non potendo ottenere che ciò che è giusto sia forte, si è fatto sì che ciò che è forte sia giusto"
Capirete perché mi sembra di stare su una barca che vacilla, continuando a remare controcorrente, spinto nella costante ricerca della verità, cercando di far si che il giusto corrisponda all'equo. Quando poi nel mio mandato mi imbatto nella difesa dei minori o disabili, se la mia etica si scontra con le esigenze del mio assistito, prevale su queste tanto da indurmi a rimettere il mandato, se non ascoltato .... detto questo aggiungo che è gradita la partecipazione a questo blog, che null'altro vuole essere che la porta di ingresso alla mia officina. Così chiamo il mio "studio" ossia non il luogo materiale dove lavoro, bensì il luogo dove la mia conoscenza del diritto è in costante evoluzione, perché attraverso il mio studio e la mia esperienza, si rinnova, si amplia e sia apre a nuove prospettive: questa è la mia "Officina del Diritto" spazio che vi offro attraverso la mia e-mail
studiolegalelafarina@libero.it . Le vostre indicazioni, critiche, scritti e comunque i vostri apporti saranno fedelmente riportati nella pagina della " Tavola Rotonda" pagina appositamente creata in questo blog per poterci confrontare

Quotidiano della Pubblica Ammimnistrazione

La Pagina degli Animali

Gli animali, al pari dei bambini, ci danno tanto senza chiederci nulla, manifestandoci a seconda della specie e della razza, rispetto, ubbidienza e spesso anche affetto, nel caso del cane, abnegazione.
Pur tuttavia a fronte di ciò,a volte  l'uomo nei  loro confronti non si comporta allo stesso modo, ponendo in essere comportamenti  moralmente  riprovevoli e talvolta sanzionabili.
Per questo anche nel nostro paese la legislazione a loro tutela si è evoluta, sia pure con un pò di ritardo rispetto ad altri paesi, nella direzione di riconoscere in essi, essere viventi che provano  dolore, ed emozioni, e pertanto necessitano di una tutela sempre maggiore.
Si parlerà più avanti della legislazione; qui giova rilevare  i consigli che si possono dare allorquando vi accorgete che un animale viene maltrattato.
In questo caso, al fine di salvaguardare l'animale e far sì che i colpevoli vengano puniti, è necessario sporgere denuncia o nella sede della Procura della Repubblica presso il locale tribunale, ovvero, a qualsiasi altro organo di polizia giudiziaria (Polizia, Carabinieri,  Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Vigili Urbani, Guardie Zoofile, ecc.).
E’opportuno inviare per conoscenza, l’esposto/denuncia alla sede ENPA più vicina, e, nel caso specifico in cui l'episodio di maltrattamento fosse un caso di avvelenamento è bene, in via preventiva, affiggere nella zona interessata degli avvisi fotocopiati.
In ogni caso al denuncia  pervioene presso la locale  Procura della Repubblica ha l'obbligo di attivarsi per accertare se i fatti denunciati costituiscono effettivamente un reato; in caso positivo si potrà arrivare al processo, dove lo stesso denunciante, o meglio perchè ne avrebbe sicuramente  titolo un'associazione animalista possono costituirsi parte civile, per ottenere dal colpevole il risarcimento del danno morale da lui provocato per essersi reso colpevole del reato di maltrattamento.
E' sempre opportuno, nella denuncia, richiedere di voler essere informati dell'eventuale archiviazione degli atti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 408 codice di procedura penale, in modo da poter richiedere copia del provvedimento e valutare i motivi della stessa. L'opportinità deriva anchje dal fatto che sono pochi i magistrati sensibili all'argomento, per cui è facile, purtroppo, che il Pubblico Ministero chieda al GIP l'archiviazione.  Detto ciò, comunque,  se assistete  ad un maltrattamento, nell'immediatezza del fatto, potete può segnalarlo, anche telefonicamente, agli organi di polizia giudiziaria su elencati, che sono tenuti ad intervenire per impedire il protrarsi dell'illecito.

Di seguito troverete in grassetto la normativa che riguarda il maltrattamento e la uccisione degli animali, mentre in evidenza ed immediatamente troverete le novità che interessano gli animali in condominio -
Riforma condominio sito web animali

 Le novità a un anno dalla riforma: detenzione, rumori, parti comuni  

La riforma del condominio approvata a fine 2012 è certamente la legge più importante approvata verso le strutture a residenza plurima degli ultimi anni. Una norma attesa da oltre mezzo secolo che, però, non ha ancora concluso di mostrare i propri effetti.
Uno degli ambiti più significativi, e dibattuti, della nuova legge di riforma, riguarda gli animali in condominio: cosa è cambiato con la riforma? Ci sono state novità anche sull’inquinamento acustico? Quali conseguenze si stanno verificando con l’attuazione? Riportiamo l'intervista all'’avvocato Marianna Sala, esperta in materia e autrice del volume “Gli animali domestici nel condominio dopo la riforma” per Maggioli Editore

Con la riforma del condominio, com’è cambiata la disciplina della presenza di animali domestici?
Prima della riforma i regolamenti condominiali potevano impedire ad un condomino di tenere nel suo appartamento animali domestici; oggi ciò non è più possibile, perché la legge” vieta di vietare” la detenzione di animali domestici.
Le novità riguardano indistintamente appartamenti e aree comuni o ci sono disposizioni diverse a seconda della zona?
La novità normativa riguarda direttamente solo gli appartamenti, nel senso che prima era possibile vietare ad un condomino di tenere animali nella propria abitazione privata, ora non più. La disciplina delle aree comuni, non espressamente interessata dalla riforma, ne viene comunque indirettamente influenzata, posto che, non essendo possibile vietare la detenzione di animali in appartamento, non sarà nemmeno più possibile impedire al condomino possessore di animali di usufruire della parti comuni insieme al suo animale.
Cosa accade in caso di regolamenti ancora in vigore che vietano la presenza di animali domestici?
Sul punto, che rappresenta uno degli aspetti più problematici della riforma, si registrano opinioni discordanti. Alcuni ritengono che il nuovo art. 1138 ult.co. possa valere solo per i regolamenti futuri, e quindi un divieto di detenere animali contenuto in un regolamento precedente alla riforma rimanga valido. Nel libro si argomenta la tesi opposta, secondo cui qualunque divieto alla detenzione di animali deve intendersi caducato con l’entrata in vigore della riforma, configurandosi una forma di nullità sopravvenuta delle clausole contrarie al nuovo disposto normativo.
All’indomani dell’approvazione, era emersa la possibilità che sotto la dicitura “animali domestici” fossero inclusi anche animali come mucche, asini, e qualcuno aveva avanzato il rischio di “condominio fattoria”, mentre non sarebbero inclusi alcuni volatili comunemente tenuti nelle abitazioni…si può tracciare un breve elenco delle specie che non potranno incorrere in divieti di accesso ai condomìni?
Il problema nasce dal fatto che la legge non definisce la nozione di animale domestico. In mancanza di una definizione normativa, si fa spesso riferimento alla nozione della scienza veterinaria, che include tra gli animali domestici anche quelli da fattoria, mentre esclude i cd. esotici come conigli nani o tartarughe da acqua. Ai fini dell’applicazione della nuova norma, per animale domestico va invece  inteso l’animale da compagnia, cioè quello che ragionevolmente  e per consuetudine è tenuto in appartamento per ragioni affettive.
La normativa è invece rimasta identica riguardo i rumori molesti causati dagli animali, come l’abbaiare dei cani causa di molteplici controversie?
Sì, sul punto non vi è stata alcuna modifica. Il principio, a più riprese affermato dalla giurisprudenza, è che l’abbaiare del cane configura molestia solo se anomalo, in quanto incessante o tale da disturbare il riposo notturno; l’abbaiare fisiologico del cane (ad es. quando passa il postino) deve invece essere tollerato dai vicini.
E’ notizia di qualche settimana fa che la giunta regionale dell’Emilia-Romagna sia per approvare un regolamento che consentirà la presenza di animali domestici anche nelle corsie degli ospedali, specialmente in quei reparti dove il calore degli amici a quattro zampe può aiutare i pazienti in convalescenza a ristabilirsi: crede che si stiano aprendo sempre più spazio agli animali di compagnia, e che così facendo venga riconosciuto il loro valore sociale?
Con questa nuova norma il legislatore ha riconosciuto la valenza sociale del rapporto uomo-animale, consacrando un diritto alla relazione affettiva con l’animale che va oltre il solo ambito condominiale, producendo effetti su tutti i rapporti giuridici aventi ad oggetto l’uso di immobili per fini abitativi (locazione, usufrutto, comodato). Starà poi alla sensibilità delle amministrazioni regionali e locali consentire, come nel caso citato, che il rapporto con l’animale possa esplicarsi anche nei luoghi pubblici (ospedali, ma anche carceri e case per anziani).

 Queste le novità che riguardano espressamente gli animali in condominio -
La legge attualmente in vigore per la tutela degli animali d'affezione e per la prevenzione del randagismo è la 281/91 del 14 agosto 1991 di cui è riportato il testo completo, tratto dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 agosto 1991 (N.B.: l'articolo 6 è stato omesso perchè abrogato nel 1993).


  1. LEGGE 14 agosto 1991, n.281
    Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Promulga la seguente legge:
    Art. 1
    Principi generali
    1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

    Art. 2
    Trattamento dei cani e di altri animali di affezione
    1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione della nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.
    2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.
    3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.
    4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.
    5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonchè i cani presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.
    6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.
    7. è vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.
    8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
    9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
    10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
    11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unita' sanitaria locale.
    12. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.
Art. 3
Competenze delle regioni
  1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali nonchè le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.
  2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per i cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
  3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione al randagismo.
  4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:
    1. iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;
    2. corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonchè per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli enti locali.



  • Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale.



  • Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
  • Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.


  • Art. 4
    Competenze dei comuni
    1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione.
    2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.
    Art. 5
    Sanzioni
    1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.
    2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantamila.
    3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.
    4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
    5. L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo 727 del codice penale è elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire tremilioni.
    6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto dall'articolo 8.
    Art. 6
    Imposte (Omissis)
    Articolo abrogato dall'art. 10, d.l. 18 gennaio 1993, n. 8, conv. in l. 19 marzo 1993, n. 68.

    Art. 7
    Abrogazione di norme
    1. Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, e ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.

    Art. 8
    Istituzione del fondo per l'attuazione della legge
    1. A partire dall'esercizio finanziario 1991 è istituito presso il Ministero della sanità un fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione è determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992.
    2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della sanità adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regione e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
    Art. 9
    Copertura finanziaria
    1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991, lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Prevenzione del randagismo".
    2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addì 14 agosto 1991

      COSSIGA
    Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri

    NOTE Avvertenza:
    il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operativo il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Nota all'art. 2: Gli articoli 86,87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. n. 320/1954, sono così formulati:
    "Art. 86 - I cani ed i gatti che hanno morsicato persone o animali, ogni qualvolta sia possibile catturarli, devono essere isolati e tenuti in osservazione per dieci giorni nei canili comunali. L'osservazione a domicilio può essere autorizzata su richiesta del possessore soltanto se non risultano circostanze epizoologicamente rilevanti ed in tale caso l'interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del veterinario comunale.
    Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono essere sottoposti i cani e i gatti che, pure non avendo morsicato, presentano manifestazioni riferibili all'infezione rabbica, nonchè in sede opportuna, gli altri mammiferi che presentano analoghe manifestazioni. Ai fini della diagnosi anche questi animali non devono essere uccisi se il loro mantenimento in vita può essere assicurato senza pericolo.
    Durante il predetto periodo di osservazione gli animali non devono essere sottoposti a trattamenti immunizzanti.
    Nei casi di rabbia conclamata il sindaco ordina l'immediato abbattimento degli animali.
    Qualora, durante il periodo di osservazione, l'animale muoia o venga ucciso prima che il veterinario abbia potuto formulare la diagnosi, si procede agli accertamenti diagnostici di laboratorio.
    è vietato lo scuoiamento degli animali morti per rabbia, i quali devono essere distrutti ai sensi dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento.
    Il luogo dove è stato isolato l'animale deve essere disinfettato."
    "Art. 87 - I cani ed i gatti morsicati da altro animale riconosciuto rabbico o fuggito o rimasto ignoto devono, di regola, essere subito soppressi con provvedimento del sindaco semprechè non debbano prima sottostare al periodo di osservazione di dieci giorni per avere, a loro volta, morsicato persone o animali.
    Tuttavia su richiesta del possessore, l'animale, anziché essere abbattuto, può essere mantenuto sotto sequestro, a spese del possessore stesso, nel canile municipale o in altro locale stabilito dall'autorità comunale dove non possa nuocere per un periodo di mesi sei sotto vigilanza sanitaria.
    Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i cani e i gatti contaminati o sospetti di essere stati contaminati da altro animale riconosciuto rabbico.
    I cani ed i gatti morsicati da animali sospetti di rabbia sono sottoposti a sequestro per soli dieci giorni se durante questo periodo l'animale morsicatore si è mantenuto sano.
    Nel caso che l'animale venga sottoposto a vaccinazione antirabbica post-contagio da iniziarsi non oltre cinque giorni per ferite alla testa e non oltre sette giorni negli altri casi dal sofferto contagio, il predetto periodo di osservazione può essere ridotto a mesi tre o anche mesi due se l'animale si trova nel periodo di protezione antirabbica vaccinale pre-contagio.
    Durante il periodo di trattamento antirabbico post-contagio l'animale deve essere ricoverato nel canile municipale o presso istituti universitari o zooprofilattici.
    I cani e i gatti morsicati possono essere spostati, con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento, durante il periodo di osservazione, soltanto entro sette giorni dalla sofferta morsicatura.
    Qualora durante il periodo di osservazione il cane o il gatto morsicato muoia o venga ucciso, si procede in conformità di quanto previsto dai commi quinto, sesto e settimo del precedente articolo."
    "Art. 91 - Nei casi in cui l'infezione rabbica assuma preoccupante diffusione il prefetto può ordinare agli agenti adibiti alla cattura dei cani ed agli agenti della forza pubblica di procedere, ove non sia possibile la cattura, all'uccisione dei cani e dei gatti vaganti ed adottare qualunque altro provvedimento eccezionale atto ad estinguere l'infezione".
    N.B. - Per opportuna informazione si procede alla pubblicazione dell'art. 6 del citato D.P.R. n. 320/1954:
    "Art. 6 - I direttori degli istituti universitari, degli istituti zooprofilattici sperimentali, delle sezioni medico-micrografiche dei laboratori provinciali di igiene e di profilassi e i direttori di qualsiasi laboratorio batteriologico che dagli accertamenti diagnostici di laboratorio rilevano l'esistenza di malattie infettive e diffusive, di cui all'art. 1, devono senza ritardo informare il veterinario provinciale e il veterinario del comune da cui proviene il materiale esaminato, rimettendo loro copia del reperto".

    Nota all'art. 5:
    Si trascrive il testo dell'art. 727 del codice penale, come modificato dal presente articolo:
    "Art. 727 (Maltrattamento di animali) - Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessità li sottopone a eccessive fatiche o torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per età, è punito con l'ammenda da lire cinquecentomila a tre milioni.
    Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo.
    La pena è aumentata se gli animali sono adoperati in giuochi o spettacoli pubblici i quali importino strazio o sevizie.
    Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole è un conducente di animali la condanna importa la sospensione dell'esercizio del mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale".

    Nota all'art. 8:
    Il testo dell'art. 12 della legge n. 400/1988 (disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
    "Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome) -
    1. è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione degli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
    2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali, o se tale incarico non è attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonchè rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.
    3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.
    4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.
    5. La conferenza viene consultata:
      1. sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;
      2. sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonchè sugli indirizzi regionali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;
        c. sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.




  • Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della conferenza.
  • Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere il riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome".

  • Segue il testo completo dell'articolo 727 così come è stato modificato dalla delle 473 del 22 novembre 1993, tratto dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 26 novembre 1993, sul maltrattamento degli animali. Con la legge 473 del 22 novembre 1993, l'articolo 727 è sostituito dal seguente: "Art. 727 (Maltrattamento di animali) - Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La pena è aumentata se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo. Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dell'esercizio dell'attività svolta. Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi."

    Segue il testo completo dell'articolo 638 del Codice Penale sull'uccisione o danneggiamento di un animale altrui.
    "Art. 638 C.P. (Uccisione o danneggiamento di un animale altrui) - Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire seicentomila. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede di ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno."

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    Riporto l'articolo da   "Professionisti.it"

    Animali e permesso per cure: il primo caso in Italia del 16/10/2017 

    di: Redazione"Professionisti.it"

    È di pochi giorni fa la notizia del primo permesso per cure concesso per assistere un animale domestico. Scopriamo perché rappresenta un precedente che potrebbe aprire la porta a nuovi diritti.
    Permesso per cure di un cane: la vicenda
    La vicenda alla quale facciamo riferimento è stata riportata dalla LAV, la lega anti vivisezione, che ha seguito direttamente il caso. Come riportato alle pagine del sito web dell’ente animalista, una donna avevo chiesto al datore di lavoro la possibilità di assentarsi dal lavoro per poter curare il proprio cane che aveva la necessità di essere sottoposto a un intervento veterinario urgente.
    La donna non aveva la possibilità di essere sostituita nell’assistenza all’animale, ma nonostante questo, il permesso le era stato negato.
    Dopo l’intervento della LAV il permesso le è stato concesso e la donna, una dipendente pubblica romana, ha quindi potuto assistere l’animale assentandosi per due giorni dal luogo di lavoro.
    Permesso per cure e diritti degli animali: un precedente
    Il permesso per cure destinate agli animali concesso alla donna romana costituisce non solo un fatto di cronaca, ma un precedente al quale anche altri proprietari potrebbero appellarsi. Nella difesa dei diritti della donna e dell’animale, infatti, è stato fatto appello all’obbligo di cura per l’animale, in assenza del quale è possibile parlare di maltrattamento e di abbandono di animale, due reati sanciti dal codice penale.
    Importante nella vicenda è stato anche il fatto che nessun’altro, oltre alla donna, potesse occuparsi delle cure necessarie al benessere del cane e che quindi fosse lei l’unica persona in grado di prendersi cura dell’animale.
    Al di là della singola vicenda, questo caso potrebbe costituire un precedente importante anche per altri lavoratori. Infatti, chiunque dovesse trovarsi nella stessa situazione, potrebbe richiedere un permesso retribuito analogo, appellandosi a questo caso.
    Nel caso specifico le cure a favore dell’animale erano urgenti e non differibili. Per poter usufruire di un permesso analogo potrebbe quindi essere richiesta l’opportuna certificazione da parte del veterinario che sancisca la non prorogabilità delle cure o di un intervento.
    In questo senso l’assenza dal lavoro per la cura di un animale potrebbe essere equiparabile a quelle relative alla cura di una persona secondo il principio, promulgato dalla stessa LAV ma non ancora accettato dal codice civile italiano, che paragona gli animali non considerati da reddito o da lavoro a membri della famiglia a tutti gli effetti.



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