Il gratuito patrocinio non c'è più. La
legge di stabilità e la difesa di chi non può…
Un commento di Giuristi Democratici
19 Dicembre 2013
Tra gli altri tagli rigorosamente
rivolti verso il basso il Governo Letta mette mano al settore giustizia,
aumentando marche bolli e contributi unificati e quindi la possibilità di
avviare cause civili a chi non abbia possibilità economiche (dopo aver imposto
col “decreto del fare” costose“mediazioni” obbligatorie), ma soprattutto
rendendo definitivamente impossibile il patrocinio a spese dello stato.
Di seguito un comunicato dei Giuristi Democratici che
entra nel merito delle modifiche che il governo Letta imporrà, con tutta
probabilità, a breve, col voto di fiducia sulla legge di stabilità.
Sempre meno giustizia per chi non ha soldi
Non se ne è parlato molto, ma nella nuova legge di stabilità
sono state introdotte, e già approvate al Senato, alcune importanti variazioni
economiche anche in materia di giustizia: innanzitutto la riduzione di un 30%
dei compensi per i difensori (ma anche per i consulenti tecnici, gli ausiliari
e gli investigatori autorizzati) dei soggetti ammessi al cosiddetto “gratuito
patrocinio”. Le spettanze che possono essere liquidate per la difesa dei
soggetti non abbienti, già ridotte perchè calcolate in base ai valori medi e
decurtate del 50% subiscono così un'ulteriore dratica riduzione. Gli effetti
sono facilmente prevedibili: sempre meno avvocati, consulenti, investigatori
privati si renderanno disponibili a difendere chi si trova nelle condizioni per
accedere al patrocinio a spese dello stato; si parla di persone che possono
vantare il non invidiabile primato di percepire un reddito lordo di poco più di
10.000 euro di reddito l'anno. Sempre meno difesa per chi non può, sempre meno
garanzie, sempre meno diritti. Verso il basso, ovviamente.
Dal punto di vista dell'avvocatura, ovviamente, questa ulteriore riduzione dei compensi (che vengono materialmente erogati, lo ricordiamo per i profani, dopo qualche anno dalla conclusione dei procedimenti) rende la remunerazione di questa attività difensiva inferiore ad ogni limite dignitoso. Se lo Stato per difendere un poveraccio ti paga meno di un quarto di una parcella media quanti saranno i professionisti seri ad accettare la mancetta posticipata di alcuni anni dal lavoro svolto ? Altro che dignità della professione forense, altro che diritto alla difesa, altro che importanza del ruolo professionale...
Altre disposizioni contenute sempre nella legge di stabilità (art. 18 commi da 15 a 20) introducono un contributo obbligatorio per l'ammissione all'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e per l'iscrizione all'Albo dei Cassazionisti, ma anche per i concorsi abilitativi alle altre professioni (notai e magistrati). Ed è già pure previsto che tale contributo ogni tre anni venga aumentato in base agli indici Istat.
Aumentano poi i costi di notifica e, last but not least, viene chiarito che, in caso di ricorsi con i quali vengono impuganti più atti, il contributo unificato va conteggiato in relazione ad ogni singolo atto impugnato, anche in grado d'appello. Si tratta, tipicamente, dei ricorsi in materia amministrativa, in cui è ordinario impugnare l'atto principale unitamente ai presupposti. Quando si pensa che il contributo unificato, in queste materie, è normalmente di 600 euro, ben si comprende che la giustizia amministrativa diventa veramente un lusso per pochi.
Come Giuristi Democratici riteniamo intollerabile questo continuo attacco alla giustizia sostanziale operata sempre verso il basso, a scapito dei soggetti più deboli che incappano nel sistema giustizia o che al sistema giustizia non possono accedere. Pensiamo cosa significa l'applicazione di questi tagli in danno delle migliaia di detenuti prodotto delle leggi criminogene di cui la legislazione ha fatto autentico abuso in questi anni, in materia di stupefacenti, in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, in materia di recidiva. Pensiamo cosa significano questi aumenti per le centinaia di comitati di cittadini che si muovono contro grandi e piccole opere devastanti nei territori.
Non possiamo quindi che esprimere una profonda e ragionata avvesità alle misure economiche che il governo vuol mettere in campo nel settore giustizia e chiedere la cassazione senza rinvio di queste disposizioni, che rappresentano un vero e proprio attentato al diritto di giustizia dei cittadini meno abbienti.
Torino, Roma, Napoli, Bologna, Padova,18 dicembre 2013
Associazione Nazionale Giuristi Democratici
Dal punto di vista dell'avvocatura, ovviamente, questa ulteriore riduzione dei compensi (che vengono materialmente erogati, lo ricordiamo per i profani, dopo qualche anno dalla conclusione dei procedimenti) rende la remunerazione di questa attività difensiva inferiore ad ogni limite dignitoso. Se lo Stato per difendere un poveraccio ti paga meno di un quarto di una parcella media quanti saranno i professionisti seri ad accettare la mancetta posticipata di alcuni anni dal lavoro svolto ? Altro che dignità della professione forense, altro che diritto alla difesa, altro che importanza del ruolo professionale...
Altre disposizioni contenute sempre nella legge di stabilità (art. 18 commi da 15 a 20) introducono un contributo obbligatorio per l'ammissione all'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e per l'iscrizione all'Albo dei Cassazionisti, ma anche per i concorsi abilitativi alle altre professioni (notai e magistrati). Ed è già pure previsto che tale contributo ogni tre anni venga aumentato in base agli indici Istat.
Aumentano poi i costi di notifica e, last but not least, viene chiarito che, in caso di ricorsi con i quali vengono impuganti più atti, il contributo unificato va conteggiato in relazione ad ogni singolo atto impugnato, anche in grado d'appello. Si tratta, tipicamente, dei ricorsi in materia amministrativa, in cui è ordinario impugnare l'atto principale unitamente ai presupposti. Quando si pensa che il contributo unificato, in queste materie, è normalmente di 600 euro, ben si comprende che la giustizia amministrativa diventa veramente un lusso per pochi.
Come Giuristi Democratici riteniamo intollerabile questo continuo attacco alla giustizia sostanziale operata sempre verso il basso, a scapito dei soggetti più deboli che incappano nel sistema giustizia o che al sistema giustizia non possono accedere. Pensiamo cosa significa l'applicazione di questi tagli in danno delle migliaia di detenuti prodotto delle leggi criminogene di cui la legislazione ha fatto autentico abuso in questi anni, in materia di stupefacenti, in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, in materia di recidiva. Pensiamo cosa significano questi aumenti per le centinaia di comitati di cittadini che si muovono contro grandi e piccole opere devastanti nei territori.
Non possiamo quindi che esprimere una profonda e ragionata avvesità alle misure economiche che il governo vuol mettere in campo nel settore giustizia e chiedere la cassazione senza rinvio di queste disposizioni, che rappresentano un vero e proprio attentato al diritto di giustizia dei cittadini meno abbienti.
Torino, Roma, Napoli, Bologna, Padova,18 dicembre 2013
Associazione Nazionale Giuristi Democratici
Tratto da: libertàdimovimento italianews
Dopo l’entrata in vigore della legge n. 219/2012, il tribunale ordinario è competente per i procedimenti in materia di esercizio della potestà dei genitori di figli nati al di fuori del matrimonio. A livello sostanziale si applicano integralmente tutte le disposizioni contenute negli art. 155 e ss c.c. a tutela dei minori nati da genitori non coniugati. Il rito processuale però è diverso poiché nell’attuale modello processuale le questioni inerenti il mantenimento e l’affidamento dei figli vengono trattate nell’ambito del giudizio di separazione e divorzio, mentre il procedimento previsto dal novellato art. 38 disp. att. c.c. è quello del rito camerale. In sostanza, nella separazione e nel divorzio esiste una fase “conciliativa” poiché le parti, convocate innanzi al Presidente, beneficiano dell’intervento del magistrato che può suggerire possibili soluzioni per la risoluzione del conflitto.
Il Tribunale di Milano reputa che anche nelle controversie tra genitori non uniti in matrimonio sia opportuno ricavare una fase preliminare di tipo conciliativo in analogia a quanto accade nel rito della separazione e del divorzio. Il rito camerale non prevede una fase preliminare di conciliazione, ma secondo i giudici milanesi, con la riforma è stato amplificato il ruolo di giudice-mediatore, come soggetto che “non si limita a decidere dall’alto ma prova a costruire dal basso”, il nuovo assetto della famiglia disgregata, con l’aiuto dei genitori responsabilizzati nell’interesse dei figli. Il nuovo art. 316 c.c., richiamato dall’art. 317 bis c.c., dispone che il giudice, sentiti i genitori, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse dei figli o dell’unità familiare. Tale disposizione non appare più riferibile solo ai figli di genitori coniugati, stante l’unificazione dello status di filiazione.
In applicazione di questo principio, con decreto del 31 maggio 2013 e con decreto del 4 novembre 2013, il Tribunale di Milano, dopo aver ricevuto il ricorso introduttivo, a meno che non ci siano ragioni d’urgenza, dispone lo scambio degli scritti difensivi e valuta se ci siano o meno i presupposti per la fase conciliativa. Se la valutazione è positiva, si apre una fase pre-contenziosa in cui innanzi ad un giudice delegato, che può essere un magistrato onorario, si cerca un accordo sulla base della proposta del giudice e dei difensori delle parti. Se l’accordo viene trovato, questo sarà recepito dal Collegio. Nel caso in cui la conciliazione non riesca, sarà fissata l’udienza innanzi al Collegio. La prassi si allinea perfettamente alla previsione del nuovo art. 185 bis c.p.c. introdotto dal d.l. n. 69/2013 (Decreto del Fare) il quale prevede espressamente che il giudice, alla prima udienza o nel corso del giudizio, formuli proposte conciliative.
L’orientamento dei giudici di Milano ha un duplice pregio: quello di valorizzare il ruolo delle parti che sono i diretti interessati dei provvedimenti, mediante la collaborazione con il giudice, e quello di accelerare i tempi di attesa della prima udienza giudiziale, poiché l’udienza pre-contenziosa potrà essere tenuta dal giudice onorario, la cui collaborazione era già prevista per la trattazione dei procedimenti svolti presso il Tribunale per i Minorenni.
(Altalex, 12 dicembre 2013. Nota di Giuseppina Vassallo)