Figli nati fuori del matrimonio: sì alle controversie con rito partecipativo
Tribunale Milano, sez. IX civile, decreto 04.11.2013 (Giuseppina Vassallo)
Dopo l’entrata in vigore della legge n. 219/2012, il tribunale ordinario è competente per i procedimenti in materia di esercizio della potestà dei genitori di figli nati al di fuori del matrimonio. A livello sostanziale si applicano integralmente tutte le disposizioni contenute negli art. 155 e ss c.c. a tutela dei minori nati da genitori non coniugati. Il rito processuale però è diverso poiché nell’attuale modello processuale le questioni inerenti il mantenimento e l’affidamento dei figli vengono trattate nell’ambito del giudizio di separazione e divorzio, mentre il procedimento previsto dal novellato art. 38 disp. att. c.c. è quello del rito camerale. In sostanza, nella separazione e nel divorzio esiste una fase “conciliativa” poiché le parti, convocate innanzi al Presidente, beneficiano dell’intervento del magistrato che può suggerire possibili soluzioni per la risoluzione del conflitto.
Il Tribunale di Milano reputa che anche nelle controversie tra genitori non uniti in matrimonio sia opportuno ricavare una fase preliminare di tipo conciliativo in analogia a quanto accade nel rito della separazione e del divorzio. Il rito camerale non prevede una fase preliminare di conciliazione, ma secondo i giudici milanesi, con la riforma è stato amplificato il ruolo di giudice-mediatore, come soggetto che “non si limita a decidere dall’alto ma prova a costruire dal basso”, il nuovo assetto della famiglia disgregata, con l’aiuto dei genitori responsabilizzati nell’interesse dei figli. Il nuovo art. 316 c.c., richiamato dall’art. 317 bis c.c., dispone che il giudice, sentiti i genitori, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse dei figli o dell’unità familiare. Tale disposizione non appare più riferibile solo ai figli di genitori coniugati, stante l’unificazione dello status di filiazione.
In applicazione di questo principio, con decreto del 31 maggio 2013 e con decreto del 4 novembre 2013, il Tribunale di Milano, dopo aver ricevuto il ricorso introduttivo, a meno che non ci siano ragioni d’urgenza, dispone lo scambio degli scritti difensivi e valuta se ci siano o meno i presupposti per la fase conciliativa. Se la valutazione è positiva, si apre una fase pre-contenziosa in cui innanzi ad un giudice delegato, che può essere un magistrato onorario, si cerca un accordo sulla base della proposta del giudice e dei difensori delle parti. Se l’accordo viene trovato, questo sarà recepito dal Collegio. Nel caso in cui la conciliazione non riesca, sarà fissata l’udienza innanzi al Collegio. La prassi si allinea perfettamente alla previsione del nuovo art. 185 bis c.p.c. introdotto dal d.l. n. 69/2013 (Decreto del Fare) il quale prevede espressamente che il giudice, alla prima udienza o nel corso del giudizio, formuli proposte conciliative.
L’orientamento dei giudici di Milano ha un duplice pregio: quello di valorizzare il ruolo delle parti che sono i diretti interessati dei provvedimenti, mediante la collaborazione con il giudice, e quello di accelerare i tempi di attesa della prima udienza giudiziale, poiché l’udienza pre-contenziosa potrà essere tenuta dal giudice onorario, la cui collaborazione era già prevista per la trattazione dei procedimenti svolti presso il Tribunale per i Minorenni.
(Altalex, 12 dicembre 2013. Nota di Giuseppina Vassallo)
Nessun commento:
Posta un commento