Stepchild adoption: i giudici
bruciano sul tempo il legislatore
Tribunale,
Roma, sentenza 29/10/2015
Pubblicato il 25/02/2016 da "Il quotidiano Giuridico"
L’adozione
“in casi particolari” ex art. 44, comma 1 lett. d) l. 184/1983 può essere
disposta a favore del convivente omosessuale del genitore dell’adottando,
quando essa risponde al superiore interesse del minore e garantisce la
copertura giuridica di una situazione già esistente da anni, che nulla ha di
diverso rispetto ad un vero e proprio vincolo genitoriale.
Con
ricorso al Tribunale per i Minorenni di Roma, ex art. 44, c. 1, lettera d) L.
184/83, come modificata dalla L. 149/2001, una donna riferiva di avere
intrapreso, dal febbraio 2009, una relazione sentimentale omosessuale.
Fin dai primi anni, la ricorrente e la sua
compagna avevano sentito il desiderio di avere un figlio.
Conseguentemente, nell'ottobre 2012, dopo
aver maturato fino in fondo e responsabilmente la loro decisione, entrambe si
erano recate in Belgio per sottoporsi alle pratiche di procreazione assistita;
intanto, avevano deciso che a portare avanti la procreazione biologica sarebbe
stata la più giovane delle due e, quindi, con maggiori possibilità di riuscita
della inseminazione intrauterina.
La
ricorrente aveva seguito lo stato di gravidanza della partner con
affetto e dedizione, vivendo anche lei l'attesa con animo commosso e proteso
all'evento.
Dopo la nascita, la ricorrente aveva
instaurato con la minore un rapporto così significativo, da essere riconosciuta
come mamma.
Ciò
premesso, la ricorrente chiedeva, alla luce dei rapporti instaurati e
consolidati con la minore, di poterla adottare.
Il Tribunale acquisiva una relazione del
competente Servizio Sociale sulle condizioni di vita delle due donne, sul loro
rapporto con la bambina, sulle figure familiari di supporto.
Il Collegio, inoltre, stante la non lunga
durata del periodo di convivenza e la tenera età della minore, decideva di
disporre una C.T.U. al fine di ulteriormente verificare la qualità delle
relazioni familiari, il livello di funzionalità, le dinamiche e le risorse del
nucleo nel suo complesso e gli eventuali interventi di sostegno finalizzati
alla acquisizione e/o al potenziamento delle funzioni genitoriali.
Espletato l'esame peritale il procedimento
veniva trasmesso al P.M.M. per il parere.
Il
P.M.M. esprimeva, tuttavia, parere negativo all'accoglimento del ricorso, in
mancanza del “”presupposto
ineludibile della norma indicata, costituito da una situazione di abbandono” ed in
mancanza della “nomina di
curatore speciale al minore, ravvisandosi conflitto di interesse tra la madre
della piccola e la figlia medesima".
Il Collegio ha accolto il ricorso.
L’adozione richiesta dalla ricorrente è
disciplinata dal titolo IV della legge 4.5.1983 n. 184 (come modificata dalla
legge 28.3.2001 n. 149) agli arti. 44 - 57.
Si
tratta di un tipo di adozione in "casi particolari", che mira a realizzare l'interesse
del minore ad una famiglia in quattro specifiche ipotesi, in cui legislatore ha
voluto facilitare il procedimento di adozione, per un verso ampliando il novero
dei soggetti legittimati a diventare genitori adottivi e, per altro verso,
semplificando la procedura di adozione.
L'art. 44, L. n. 184/1983 prevede
quanto segue:
“1. I minori possono essere
adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1
dell'articolo 7:da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al
sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore
sia orfano, di padre e di madre;dal coniuge nel caso in cui il minore sia
figlio, anche adottivo dell'altro coniuge;quando il minore si trovi nelle
condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992,n.
104,esia orfano di padre, e di madre;d) quando vi sia la constatata
impossibilità di affidamento preadottivo.2. L'adozione, nei casi indicati nel
comma l, è consentita anche in presenza di figli legittimi.3. Nei casi di cui
alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione è consentita, oltre che ai
coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l'adottante è persona coniugata e
non separata, l'adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di
richiesta da parte di entrambi i coniugi.4. Nei casi di cui alle lettere a) e
d) del I comma l'età dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni
quella di coloro che egli intende adottare”.
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L'adozione
"in casi
particolari", disciplinata dal citato articolo,
risponde all'intenzione del Legislatore di voler favorire il consolidamento dei
rapporti tra il minore e i parenti o le persone che già si prendono cura del
minore stesso, prevedendo la possibilità di un'adozione con effetti più limitati rispetto
a quella legittimante, ma con presupposti meno rigorosi. Viene data in tal modo
rilevanza giuridica a tutte quelle situazioni in cui, pur essendo preminente la
finalità di proteggere il minore, mancano le condizioni che consentono
l'adozione con effetti, legittimanti di un soggetto minore di età.
La ratio legis trova
una espressa manifestazione nell'art. 57, n. 2, laddove impone al tribunale di
verificare se l'adozione ex art. 44
L. 184/83 "realizza il
preminente interesse del minore".
Nella
fattispecie in esame, prevista dalla lettera d) del comma 1 del citato
articolo, il minore può essere adottato, anche quando non ricorrono le
condizioni per l'adozione legittimante, quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento
preadottivo.
La
giurisprudenza di merito ha dato di questo articolo un'interpretazione più
ampia, riconoscendo che l'impossibilità di affidamento preadottivo può essere
unaimpossibilità non
solo di
fatto, che consente di realizzare l'interesse
preminente di minori in stato di abbandono ma non collocabili in affidamento
preadottivo, bensì anche una impossibilità
di diritto, che permette di tutelare l'interesse di
minori (anche non in stato di abbandono), attraverso il riconoscimento
giuridico di rapporti di genitorialità più compiuti e completi.
Nel caso di specie non si ravvisa alcun
conflitto d'interessi tra la figlia e la madre; quest’ultima risulta l'unica
rappresentante legale della minore in grado di esprimere il suo consenso cosi
come previsto dall'art. 46 della legge che regola le adozioni in casi
particolari.
In conclusione, il Collegio ritiene che
l'art. 44, comma 1, lett. d) consente alla ricorrente di adottare la minore
purché, in fatto, l'adozione risponda al preminente interesse della minore
medesima.
Né può ostare all'adozione della minore da
parte della ricorrente la circostanza che la madre non è, ai sensi
dell'ordinamento italiano, coniugata con la ricorrente.
Invero,
un rapporto di coniugio tra il genitore dell'adottando e l’adottante è previsto
solo dall'art. 44, c. 1, lett. b), e non anche dall'art. 44, c. 1, lett. d),
che trova applicazione nella fattispecie de qua.
Peraltro,
il criterio dell'imitatio
naturae, in virtù del quale l'adozione dovrebbe
rispecchiare il modello dominante della famiglia tradizionale unita dal vincolo
del matrimonio, aveva già subito un ridimensionamento con la sentenza della Corte Costituzionale n.
145/1969 dove veniva precisato che, con riferimento
agli artt. 3, 29 e 30 Cost., queste disposizioni "non vincolano l'adozione dei minori al
criterio dell’imitatio naturae",
esprimendo, invero, una mera indicazione di preferenza per l'adozione da parte
di una coppia di coniugi, sulla scorta dell'esigenza di garantire al minore la
stabilità necessaria sotto il profilo educativo ed affettivo.
Ne
consegue che, ad avviso del Collegio, l'adozione ex art. 44, comma 1, lett. d) può essere
disposta a favore del convivente del genitore dell'adottando, ricorrendone gli
altri presupposti di legge.
La conclusione raggiunta non può non applicarsi,
ad avviso del Collegio, anche a conviventi del medesimo sesso.
Ciò, in
primo luogo, alla luce dell' inequivoco dato letterale di cui all'art. 44,
comma 1, lett. d). Tale norma non
discrimina tra coppie conviventi eterosessuali o omosessuali. Una lettura
in senso diverso sarebbe, peraltro, contraria alla ratio legis, al
dato costituzionale nonché ai principi di cui alla Convenzione Europea sui
Diritti Umani e le Libertà Fondamentali ("CEDU"), di cui l'Italia è
parte.
Osserva il Collegio, che, alla luce delle
motivazioni svolte, sarebbe illegittimo respingere la domanda sottoposta dalla
ricorrente solo ed esclusivamente a motivo del suo orientamento sessuale, in
aperto contrasto con la lettera e la ratio della norma, nonché con i principi
costituzionali e i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU.
Nel caso di specie, non si può non tenere
conto delle situazioni che sono da tempo esistenti e cristallizzate: la minore
è nata e cresciuta con la madre e e la sua compagna, instaurando con loro un
legame inscindibile che, a prescindere da qualsiasi "classificazione
giuridica", nulla ha di diverso rispetto a un vero e proprio vincolo
genitoriale. Negare alla bambina i diritti e i vantaggi che derivano da questo,
rapporto costituirebbe certamente una scelta non corrispondente all'interesse
della minore, che, come indicato dalla Corte Costituzionale stessa e dalla
Corte Europea dei Diritto dell'Uomo, occorre sempre valutare in concreto.
Nella
fattispecie, in esame, non si tratta, infatti, di concedere un diritto ex novo,
creando una situazione prima inesistente, ma di garantire la copertura giuridica di una situazione di fatto già
esistente da anni, nell'esclusivo interesse di una bambina
che, da sempre é stata allevata da due donne, che essa stessa riconosce come
riferimenti affettivi primari, al punto tale da chiamare entrambe
"mamma".
La sentenza in rassegna si inserisce in un
filone giurisprudenziale che valorizza sempre di più l’interesse del minore e
dà rilevanza a ai rapporti familiari di fatto instauratisi.
Si
segnala, peraltro, che in una fattispecie analoga (in cui, però, la coppia
omosessuale era legata da vincolo matrimoniale ed uno dei coniugi coniuge aveva
ottenuto all’estero l’adozione della figlia dell’altro), il Tribunale per i
Minorenni di Bologna ha ritenuto di sollevare la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 35 e 36 della legge n. 184/1983 “nella parte in cui – come interpretati
secondo Diritto vivente – non consentono al giudice di valutare, nel caso
concreto, se risponde all’interesse del minore adottato (all’estero), il
riconoscimento della sentenza straniera che abbia pronunciato la sua adozione
in favore del coniuge del genitore, a prescindere dal fatto che il matrimonio
stesso abbia prodotto effetti in Italia”.
Esito della domanda
Accoglimento.
Precedenti giurisprudenziali
Corte Cost., 27.11.1969, n. 145; Corte Cost., 18.7.1986, n. 198; Corte Cost., 3.7.2007, n. 348 e n. 349;
Corte Cost,. 3.11.2009, n. 317; Corte Cost., 15.4.2010, n. 138; Cass. Civ., n. 21651 del 19.10.2011;
Cass. Civ., n. 601 dell’11.1.2013; Trib. Min. Milano n. 626/2007; Corte App. Firenze n. 1274/2012.
Corte Europea Diritti dell’Uomo, Grande Camera,
19.2.2013, X e altri c. Austria, ric. n.. 19010/07.
Riferimenti normativi
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo,
artt. 8 e 14.
Artt. 3, 29, 30, 117 Cost.
Art. 44, lett. d) L. 4.5.1983, n. 184
(“Diritto del minore ad una famiglia”), come modificata dalla L. 28.3.2001, n.
149 (“Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina
dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro
primo del codice civile").
Art. 57 L. 4.5.1983, n. 184 (“Diritto del
minore ad una famiglia”).
Per approfondimenti:
(Altalex, 9 febbraio 2016. Nota di Antonio Scalera tratta da Il Quotidiano Giuridico
Wolters Kluwer
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