Avvocato -
Già componente della Commissione tecnica legale e della Commissione tecnica
ordinamento finanziario presso l’ABI.
È consolidato orientamento della
Cassazione che la mancata tempestiva contestazione, da parte del correntista,
degli estratti conto inviati nel corso del rapporto, renda inoppugnabili gli
addebiti e gli accrediti ivi contenuti solo sotto il profilo contabile, ma non
sotto quello della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le
partite del conto derivano (ex multis Cass. n. 20221/2015; Cass. n. 11626/2011;
Cass. n. 3574/2011; Cass. n. 6514/2007; Cass. n. 10376/2006; Cass. n.
7662/2005; Cass. n. 10186/2001; Cass. n. 10129/2001).
Di conseguenza, la mancata contestazione
non comporta la decadenza da eventuali eccezioni relative alla validità ed
efficacia delle clausole contrattuali che giustificano i versamenti cui le
annotazioni si riferiscono né dalla conseguente azione di ripetizione delle
somme percepite dalla banca.
Anche la validità della clausola di rinvio
ai cosidetti "usi di piazza", ai fini della determinazione
dell’interesse debitore, è parimenti esclusa dalla giurisprudenza di
legittimità, secondo cui, in tema di contratti bancari, nel regime anteriore
alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza
bancaria 17.2.1992, n. 154, poi trasfusa nel testo unico bancario (d.lgs.
1.9.1993, n. 385), la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti
dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare
riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla
piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di
univoca determinabilità dell’ammontare del tasso sulla base del documento
contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento
di interessi in misura superiore a quella legale.
Insomma, il riferimento al c.d. “uso
piazza” è del tutto generico, non rispetta il requisito della determinabilità
del contenuto del contratto in base ad altro specifico criterio ricavabile dal
contratto stesso, e consente quindi l’applicazione di parametri mutevoli e non
riscontrabili con criteri di certezza (Cass. n. 27118/2013; Cass. n.
17679/2009; Cass. n. 10127/2005; Cass. n. 17338/2002).
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