Studio

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Essere avvocato

Dire sono avvocato significa dire " ho dedicato la mia vita al diritto ", lo stesso diritto che ho visto calpestato ed umiliato dentro e fuori le aule giudiziarie. Il diritto che spesso è inteso come strumento di attuazione del potere. Questo concetto applicato al diritto di famiglia può far capire come in questi casi quanto sia squallido l'abuso di potere.
Piegato su me stesso, ma mai vinto, con umiltà e dedizione ho cercato di far si che il giusto , ossia l'applicazione della giustizia, corrispondesse all'equità.
Non è stato mai facile, ed anzi più passa il tempo, e più mi rendo conto che il mio sogno di ragazzo nel quale vedevo realizzarsi la giustizia intesa come equanimità, in effetti è solo un illusione, che si scontra con la natura umana, di per sé immutabile.
L'evoluzione della società si traduce in una effimera civiltà, perché, a ben riflettere, nulla è cambiato se non in peggio dall'attenta analisi di Blaise Pascal “È giusto che si segua ciò che è giusto; è necessario che si segua ciò che è più forte. La giustizia senza la forza è impotente; la forza senza la giustizia è tirannica. La giustizia senza la forza è contraddetta, perchè ci sono sempre dei malvagi; la forza senza la giustizia è messa in accusa. Bisogna dunque unire la giustizia e la forza; e perciò bisogna far sì che ciò che è giusto sia forte e ciò che è forte sia giusto. La giustizia è soggetta a discussione, la forza è molto riconosciuta e indiscussa. Così non si è potuto dare la forza alla giustizia perchè la forza ha contraddetto la giustizia e ha affermato che solo lei era giusta. E così, non potendo ottenere che ciò che è giusto sia forte, si è fatto sì che ciò che è forte sia giusto"
Capirete perché mi sembra di stare su una barca che vacilla, continuando a remare controcorrente, spinto nella costante ricerca della verità, cercando di far si che il giusto corrisponda all'equo. Quando poi nel mio mandato mi imbatto nella difesa dei minori o disabili, se la mia etica si scontra con le esigenze del mio assistito, prevale su queste tanto da indurmi a rimettere il mandato, se non ascoltato .... detto questo aggiungo che è gradita la partecipazione a questo blog, che null'altro vuole essere che la porta di ingresso alla mia officina. Così chiamo il mio "studio" ossia non il luogo materiale dove lavoro, bensì il luogo dove la mia conoscenza del diritto è in costante evoluzione, perché attraverso il mio studio e la mia esperienza, si rinnova, si amplia e sia apre a nuove prospettive: questa è la mia "Officina del Diritto" spazio che vi offro attraverso la mia e-mail
studiolegalelafarina@libero.it . Le vostre indicazioni, critiche, scritti e comunque i vostri apporti saranno fedelmente riportati nella pagina della " Tavola Rotonda" pagina appositamente creata in questo blog per poterci confrontare

Quotidiano della Pubblica Ammimnistrazione

domenica 23 ottobre 2016


Vi allego una interessante pubblicazione curata da "Ediliza Urbanistica del 17/10/2016
La diversa distruzione degli ambienti interni di un appartamento è attività edilizia libera
Modificazione delle tramezzature interne, spostamento del servizio igienico ed eliminazione di un precedente ambiente
Segnaliamo la recente sent. 14 ottobre 2016 n. 4267 del Consiglio di Stato, in materia di attività edilizia libera.
I giudici hanno ricordato come la modificazione delle tramezzature interne, lo spostamento del servizio igienico e l’eliminazione di un precedente ambiente (avvenuto mediante demolizione di una preesistente tramezzatura) costituiscono opere interne all’unità abitativa e, come tali, opere di manutenzione straordinaria.
L’art. 3 del d.p.r. n. 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia) qualifica, alla lettera b), gli “interventi di manutenzione straordinaria” come “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologiche, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche della destinazione d’uso”. Il successivo art. 6 riconduce nella “attività edilizia libera” gli interventi di manutenzione straordinaria, ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio.
Le opere che non interessano parti strutturali dell’edificio ma, unicamente, una diversa distribuzione degli ambienti interni dell’unità abitativa mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature (in tale ambito rientra anche lo spostamento del servizio igienico) possono certamente ricondursi alla categoria della “manutenzione straordinaria” e non anche della ristrutturazione edilizia.
In argomento di attività edilizia libera ricordiamo l'emanando decreto SCIA 2 (uno dei decreti della c.d. Riforma Madia, la cui bozza è approvata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 giugno e bollinata dalla Ragioneria Generale dello Stato l’8 luglio (n. prot. RGS 0054059/2016), il quale prevede una serie di modifiche al Testo Unico edilizia nella suddetta materia, con l’aumento delle ipotesi di attività edilizia eseguibili senza titolo abilitativo e la scomparsa della comunicazione inizio lavori (ad esempio, lo spostamento di pareti interne e la diversa distribuzione degli ambienti interni rimane attività di manutenzione straordinaria, subordinata alla presentazione di una comunicazione inizio lavori asseverata).

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