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Essere avvocato

Dire sono avvocato significa dire " ho dedicato la mia vita al diritto ", lo stesso diritto che ho visto calpestato ed umiliato dentro e fuori le aule giudiziarie. Il diritto che spesso è inteso come strumento di attuazione del potere. Questo concetto applicato al diritto di famiglia può far capire come in questi casi quanto sia squallido l'abuso di potere.
Piegato su me stesso, ma mai vinto, con umiltà e dedizione ho cercato di far si che il giusto , ossia l'applicazione della giustizia, corrispondesse all'equità.
Non è stato mai facile, ed anzi più passa il tempo, e più mi rendo conto che il mio sogno di ragazzo nel quale vedevo realizzarsi la giustizia intesa come equanimità, in effetti è solo un illusione, che si scontra con la natura umana, di per sé immutabile.
L'evoluzione della società si traduce in una effimera civiltà, perché, a ben riflettere, nulla è cambiato se non in peggio dall'attenta analisi di Blaise Pascal “È giusto che si segua ciò che è giusto; è necessario che si segua ciò che è più forte. La giustizia senza la forza è impotente; la forza senza la giustizia è tirannica. La giustizia senza la forza è contraddetta, perchè ci sono sempre dei malvagi; la forza senza la giustizia è messa in accusa. Bisogna dunque unire la giustizia e la forza; e perciò bisogna far sì che ciò che è giusto sia forte e ciò che è forte sia giusto. La giustizia è soggetta a discussione, la forza è molto riconosciuta e indiscussa. Così non si è potuto dare la forza alla giustizia perchè la forza ha contraddetto la giustizia e ha affermato che solo lei era giusta. E così, non potendo ottenere che ciò che è giusto sia forte, si è fatto sì che ciò che è forte sia giusto"
Capirete perché mi sembra di stare su una barca che vacilla, continuando a remare controcorrente, spinto nella costante ricerca della verità, cercando di far si che il giusto corrisponda all'equo. Quando poi nel mio mandato mi imbatto nella difesa dei minori o disabili, se la mia etica si scontra con le esigenze del mio assistito, prevale su queste tanto da indurmi a rimettere il mandato, se non ascoltato .... detto questo aggiungo che è gradita la partecipazione a questo blog, che null'altro vuole essere che la porta di ingresso alla mia officina. Così chiamo il mio "studio" ossia non il luogo materiale dove lavoro, bensì il luogo dove la mia conoscenza del diritto è in costante evoluzione, perché attraverso il mio studio e la mia esperienza, si rinnova, si amplia e sia apre a nuove prospettive: questa è la mia "Officina del Diritto" spazio che vi offro attraverso la mia e-mail
studiolegalelafarina@libero.it . Le vostre indicazioni, critiche, scritti e comunque i vostri apporti saranno fedelmente riportati nella pagina della " Tavola Rotonda" pagina appositamente creata in questo blog per poterci confrontare

Quotidiano della Pubblica Ammimnistrazione

venerdì 4 marzo 2016

ADOZIONE DEL FIGLIO DEL PARTNER

Stepchild adoption: i giudici bruciano sul tempo il legislatore
Tribunale, Roma, sentenza 29/10/2015
Pubblicato il 25/02/2016 da "Il quotidiano Giuridico"
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L’adozione “in casi particolari” ex art. 44, comma 1 lett. d) l. 184/1983 può essere disposta a favore del convivente omosessuale del genitore dell’adottando, quando essa risponde al superiore interesse del minore e garantisce la copertura giuridica di una situazione già esistente da anni, che nulla ha di diverso rispetto ad un vero e proprio vincolo genitoriale.
Con ricorso al Tribunale per i Minorenni di Roma, ex art. 44, c. 1, lettera d) L. 184/83, come modificata dalla L. 149/2001, una donna riferiva di avere intrapreso, dal febbraio 2009, una relazione sentimentale omosessuale.
Fin dai primi anni, la ricorrente e la sua compagna avevano sentito il desiderio di avere un figlio.
Conseguentemente, nell'ottobre 2012, dopo aver maturato fino in fondo e responsabilmente la loro decisione, entrambe si erano recate in Belgio per sottoporsi alle pratiche di procreazione assistita; intanto, avevano deciso che a portare avanti la procreazione biologica sarebbe stata la più giovane delle due e, quindi, con maggiori possibilità di riuscita della inseminazione intrauterina.
La ricorrente aveva seguito lo stato di gravidanza della partner con affetto e dedizione, vivendo anche lei l'attesa con animo commosso e proteso all'evento.
Dopo la nascita, la ricorrente aveva instaurato con la minore un rapporto così significativo, da essere riconosciuta come mamma.
Ciò premesso, la ricorrente chiedeva, alla luce dei rapporti instaurati e consolidati con la minore, di poterla adottare.
Il Tribunale acquisiva una relazione del competente Servizio Sociale sulle condizioni di vita delle due donne, sul loro rapporto con la bambina, sulle figure familiari di supporto.
Il Collegio, inoltre, stante la non lunga durata del periodo di convivenza e la tenera età della minore, decideva di disporre una C.T.U. al fine di ulteriormente verificare la qualità delle relazioni familiari, il livello di funzionalità, le dinamiche e le risorse del nucleo nel suo complesso e gli eventuali interventi di sostegno finalizzati alla acquisizione e/o al potenziamento delle funzioni genitoriali.
Espletato l'esame peritale il procedimento veniva trasmesso al P.M.M. per il parere.
Il P.M.M. esprimeva, tuttavia, parere negativo all'accoglimento del ricorso, in mancanza del “”presupposto ineludibile della norma indicata, costituito da una situazione di abbandono” ed in mancanza della “nomina di curatore speciale al minore, ravvisandosi conflitto di interesse tra la madre della piccola e la figlia medesima".
Il Collegio ha accolto il ricorso.
L’adozione richiesta dalla ricorrente è disciplinata dal titolo IV della legge 4.5.1983 n. 184 (come modificata dalla legge 28.3.2001 n. 149) agli arti. 44 - 57.
Si tratta di un tipo di adozione in "casi particolari", che mira a realizzare l'interesse del minore ad una famiglia in quattro specifiche ipotesi, in cui legislatore ha voluto facilitare il procedimento di adozione, per un verso ampliando il novero dei soggetti legittimati a diventare genitori adottivi e, per altro verso, semplificando la procedura di adozione.
L'art. 44, L. n. 184/1983 prevede quanto segue:
“1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano, di padre e di madre;dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio, anche adottivo dell'altro coniuge;quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992,n. 104,esia orfano di padre, e di madre;d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.2. L'adozione, nei casi indicati nel comma l, è consentita anche in presenza di figli legittimi.3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del I comma l'età dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare”.
L'adozione "in casi particolari", disciplinata dal citato articolo, risponde all'intenzione del Legislatore di voler favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore e i parenti o le persone che già si prendono cura del minore stesso, prevedendo la possibilità di un'adozione con effetti più limitati rispetto a quella legittimante, ma con presupposti meno rigorosi. Viene data in tal modo rilevanza giuridica a tutte quelle situazioni in cui, pur essendo preminente la finalità di proteggere il minore, mancano le condizioni che consentono l'adozione con effetti, legittimanti di un soggetto minore di età.
La ratio legis trova una espressa manifestazione nell'art. 57, n. 2, laddove impone al tribunale di verificare se l'adozione ex art. 44 L. 184/83 "realizza il preminente interesse del minore".
Nella fattispecie in esame, prevista dalla lettera d) del comma 1 del citato articolo, il minore può essere adottato, anche quando non ricorrono le condizioni per l'adozione legittimante, quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
La giurisprudenza di merito ha dato di questo articolo un'interpretazione più ampia, riconoscendo che l'impossibilità di affidamento preadottivo può essere unaimpossibilità non solo di fatto, che consente di realizzare l'interesse preminente di minori in stato di abbandono ma non collocabili in affidamento preadottivo, bensì anche una impossibilità di diritto, che permette di tutelare l'interesse di minori (anche non in stato di abbandono), attraverso il riconoscimento giuridico di rapporti di genitorialità più compiuti e completi.
Nel caso di specie non si ravvisa alcun conflitto d'interessi tra la figlia e la madre; quest’ultima risulta l'unica rappresentante legale della minore in grado di esprimere il suo consenso cosi come previsto dall'art. 46 della legge che regola le adozioni in casi particolari.
In conclusione, il Collegio ritiene che l'art. 44, comma 1, lett. d) consente alla ricorrente di adottare la minore purché, in fatto, l'adozione risponda al preminente interesse della minore medesima.
Né può ostare all'adozione della minore da parte della ricorrente la circostanza che la madre non è, ai sensi dell'ordinamento italiano, coniugata con la ricorrente.
Invero, un rapporto di coniugio tra il genitore dell'adottando e l’adottante è previsto solo dall'art. 44, c. 1, lett. b), e non anche dall'art. 44, c. 1, lett. d), che trova applicazione nella fattispecie de qua.
Peraltro, il criterio dell'imitatio naturae, in virtù del quale l'adozione dovrebbe rispecchiare il modello dominante della famiglia tradizionale unita dal vincolo del matrimonio, aveva già subito un ridimensionamento con la sentenza della Corte Costituzionale n. 145/1969 dove veniva precisato che, con riferimento agli artt. 3, 29 e 30 Cost., queste disposizioni "non vincolano l'adozione dei minori al criterio dell’imitatio naturae", esprimendo, invero, una mera indicazione di preferenza per l'adozione da parte di una coppia di coniugi, sulla scorta dell'esigenza di garantire al minore la stabilità necessaria sotto il profilo educativo ed affettivo.
Ne consegue che, ad avviso del Collegio, l'adozione ex art. 44, comma 1, lett. d) può essere disposta a favore del convivente del genitore dell'adottando, ricorrendone gli altri presupposti di legge.
La conclusione raggiunta non può non applicarsi, ad avviso del Collegio, anche a conviventi del medesimo sesso.
Ciò, in primo luogo, alla luce dell' inequivoco dato letterale di cui all'art. 44, comma 1, lett. d). Tale norma non discrimina tra coppie conviventi eterosessuali o omosessuali. Una lettura in senso diverso sarebbe, peraltro, contraria alla ratio legis, al dato costituzionale nonché ai principi di cui alla Convenzione Europea sui Diritti Umani e le Libertà Fondamentali ("CEDU"), di cui l'Italia è parte.
Osserva il Collegio, che, alla luce delle motivazioni svolte, sarebbe illegittimo respingere la domanda sottoposta dalla ricorrente solo ed esclusivamente a motivo del suo orientamento sessuale, in aperto contrasto con la lettera e la ratio della norma, nonché con i principi costituzionali e i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU.
Nel caso di specie, non si può non tenere conto delle situazioni che sono da tempo esistenti e cristallizzate: la minore è nata e cresciuta con la madre e e la sua compagna, instaurando con loro un legame inscindibile che, a prescindere da qualsiasi "classificazione giuridica", nulla ha di diverso rispetto a un vero e proprio vincolo genitoriale. Negare alla bambina i diritti e i vantaggi che derivano da questo, rapporto costituirebbe certamente una scelta non corrispondente all'interesse della minore, che, come indicato dalla Corte Costituzionale stessa e dalla Corte Europea dei Diritto dell'Uomo, occorre sempre valutare in concreto.
Nella fattispecie, in esame, non si tratta, infatti, di concedere un diritto ex novo, creando una situazione prima inesistente, ma di garantire la copertura giuridica di una situazione di fatto già esistente da anni, nell'esclusivo interesse di una bambina che, da sempre é stata allevata da due donne, che essa stessa riconosce come riferimenti affettivi primari, al punto tale da chiamare entrambe "mamma".
La sentenza in rassegna si inserisce in un filone giurisprudenziale che valorizza sempre di più l’interesse del minore e dà rilevanza a ai rapporti familiari di fatto instauratisi.
Si segnala, peraltro, che in una fattispecie analoga (in cui, però, la coppia omosessuale era legata da vincolo matrimoniale ed uno dei coniugi coniuge aveva ottenuto all’estero l’adozione della figlia dell’altro), il Tribunale per i Minorenni di Bologna ha ritenuto di sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 36 della legge n. 184/1983 “nella parte in cui – come interpretati secondo Diritto vivente – non consentono al giudice di valutare, nel caso concreto, se risponde all’interesse del minore adottato (all’estero), il riconoscimento della sentenza straniera che abbia pronunciato la sua adozione in favore del coniuge del genitore, a prescindere dal fatto che il matrimonio stesso abbia prodotto effetti in Italia”.
Esito della domanda
Accoglimento.
Precedenti giurisprudenziali
Corte Cost., 27.11.1969, n. 145; Corte Cost., 18.7.1986, n. 198; Corte Cost., 3.7.2007, n. 348 e n. 349;
Corte Cost,. 3.11.2009, n. 317; Corte Cost., 15.4.2010, n. 138; Cass. Civ., n. 21651 del 19.10.2011;
Cass. Civ., n. 601 dell’11.1.2013; Trib. Min. Milano n. 626/2007; Corte App. Firenze n. 1274/2012.
Corte Europea Diritti dell’Uomo, Grande Camera, 19.2.2013, X e altri c. Austria, ric. n.. 19010/07.
Riferimenti normativi
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, artt. 8 e 14.
Artt. 3, 29, 30, 117 Cost.
Art. 44, lett. d) L. 4.5.1983, n. 184 (“Diritto del minore ad una famiglia”), come modificata dalla L. 28.3.2001, n. 149 (“Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile").
Art. 57 L. 4.5.1983, n. 184 (“Diritto del minore ad una famiglia”). 
Per approfondimenti:
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(Altalex, 9 febbraio 2016. Nota di Antonio Scalera tratta da Il Quotidiano Giuridico Wolters Kluwer


Chiunque fosse interessatp al provvedimento del Tribunale per iMinorenni di Romae contatti lo Studio Legale La Farina


sabato 23 gennaio 2016

Focus sui rapporti economici in caso di separazione e divorzio Fonte: Focus sui rapporti economici in caso di separazione e divorzio

divorzio lite litigano
 Riporto l'articolo dell'avv. Paolo Accoti.  
A seguito di una separazione o di un divorzio, come spesso accade, i rapporti tra gli ex coniugi non risultano certo idilliaci ed uno dei principali motivi di contrasto riguarda la definizione degli aspetti economici.
Tanto è vero che il contenzioso in materia è estremamente corposo e spazia dall'assegnazione della casa coniugale, all'assegno di mantenimento, fino a sfociare in problematiche di carattere penale.
La Suprema Corte di Cassazione, con tre recentissime sentenze, ha affrontato proprio questi aspetti.
Interessante il caso sottoposto all'attenzione della IV sezione civile della Corte di Cassazione, risolto con l'ordinanza n. 225, dell'11.01.2016, in materia di onere della prova in relazione ai redditi percepiti dai coniugi.
La questione atteneva a due ex coniugi - uno dei quali aveva iniziato una nuova stabile convivenza - a cui il giudice di primo grado aveva chiesto conto in merito all'effettiva consistenza patrimoniale, anche con la produzione degli estratti conto bancari, al fine di eventualmente prevedere e determinare l'assegno di mantenimento in favore del coniuge meno abbiente.
Sta di fatto che proprio il coniuge che nel frattempo si era creato una nuova famiglia, non ottemperava all'ordine del giudice, così impedendo all'altro coniuge che - nel frattempo aveva diligentemente prodotto tutta la documentazione richiesta - di poter compiutamente approntare e calibrare le proprie difese, anche in virtù dell'esatta conoscenza del patrimonio dell'ex coniuge.
La Suprema Corte, oltre a ricordare il proprio precedente per cui: "L'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto - costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo - è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo", circostanza che escluderebbe alla radice qualsivoglia obbligo di mantenimento a carico dell'altro coniuge, evidenzia come in caso di mancato ottemperamento ad un ordine del giudice, tale comportamento risulta foriero di determinate conseguenze.
Ed invero, sottolinea la Corte, errata si appalesa la mancata valutazione in merito alla mancata reciproca "discovery" delle risultanze probatorie, alla luce della circostanza per la quale solo uno dei coniugi onerati aveva ottemperato ad una richiesta giudiziale senza dubbio rivolta ad entrambe le parti in causa.
Tanto è vero, sottolinea la Suprema Corte, che: "pur avendo il giudice, al riguardo, poteri discrezionali, va ricordato che l'inosservanza dell'ordine di esibizione di documenti integra un comportamento dal quale il giudice può desumere argomenti di prova a norma dell'art. 116, comma secondo, cod. proc. civ. … quando la richiesta è di tipo simmetrico e rivolta ad entrambe le parti, un tale comportamento risulta neutro ove le medesime abbiano osservato lo stesso contegno (positivo o negativo) ma non quando una abbia lealmente eseguito la richiesta e l'altra no".
Ciò posto, ferma restando la discrezionalità del giudicante, lo stesso, tuttavia, qualora decida di utilizzare la documentazione fornita "lealmente" dalla parte diligente, deve anche rigorosamente motivare come intenda valutare il comportamento della parte che non ha adempiuto al suo ordine ("comportamento negativo"), pena il difetto di motivazione.
Conclude pertanto la Corte enunciando il seguente principio: "In tema di prova in ordine alla capacità reddito-patrimoniale dei coniugi nei giudizi di separazione e divorzio, ove il giudice abbia chiesto ad entrambe le parti l'esibizione della documentazione relativa ai rapporti bancari da ciascuna intrattenuti, ed una sola di essi abbia ottemperato alla richiesta fornendo materia per gli accertamenti giudiziali, il giudice che di essi abbia fatto uso ha l'obbligo di motivare in ordine al significato del comportamento omissivo della parte inottemperante, costituendo l'asimmetria comportamentale ed informativa un comportamento da cui desumersi argomenti di prova a norma dell'art. 116, comma secondo, cod. proc. civ." (Cass. civ., Sez. IV, 11.01.2016, n. 225).
Entrando nel merito della congruità dell'assegno di mantenimento e della sua determinazione, risulta pacifico che ciò debba essere valutato sulla scorta della consistenza patrimoniale di entrambi i coniugi, nella quale rientra a pieno titolo anche l'eventuale patrimonio immobiliare.
Tuttavia, una cosa è la proprietà di una abitazione, un'altra è la mera disponibilità di un appartamento, sia essa dovuta a titolo di amicizia, cortesia ovvero in virtù di una occupazione di fatto.
Tanto ha stabilito la Corte di Cassazione, VI sezione civile, con l'ordinanza n. 223, dell'11.01.2016.
A seguito della sentenza di primo grado di scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario e la previsione dell'obbligo, a carico di uno dei due coniugi, di versare in favore di quello meno abbiente un assegno di mantenimento, dopo il rigetto dell'appello, il coniuge gravato dell'obbligo di versamento dell'assegno divorzile proponeva ricorso per cassazione, in virtù della presunta mancata verifica delle condizioni patrimoniali del coniuge beneficiario.
In particolare, il coniuge ricorrente eccepiva che il giudice di secondo grado, al pari di quello del primo, non avrebbe tenuto conto della circostanza relativa alla disponibilità di un appartamento in capo all'altro coniuge, circostanza che, a suo dire, avrebbe comportato una diversa quantificazione, al ribasso, dell'assegno di mantenimento di cui era stato onerato.
Di contrario avviso la Suprema Corte, la quale, dopo aver premesso che il dedotto motivo di appello comporta, essenzialmente, un non consentito riesame delle risultanze processuali sotto forma di una diversa valutazione delle stesse, richiesta inammissibile in sede di giudizio di legittimità, tuttavia, non disdegna di entrare nel merito e respingere il ricorso anche sotto tale aspetto.
Riferisce il Collegio come: "nell'impianto motivazionale della decisione impugnata, non risulta trascuratezza decisiva la presunta occupazione di fatto di un immobile da parte intimata, atteso che una tale situazione – ove anche esistente e, quindi, in ipotesi, pienamente provata – va considerata precaria e come tale facilmente risolubile da parte dell'avente diritto con gli ordinari strumenti volti a recuperarne il possesso o la detenzione".
A tal proposito, infatti, la misura dell'assegno in favore del coniuge più debole, non può tener conto di circostanze precarie, che per loro natura possono venir meno in tempi anche brevi.
Peraltro, riferisce la Corte, anche il sopraggiungere di nuove relazione e filiazioni del coniuge obbligato, non possono comportare diminuzione del dovere di contribuzione posto a suo carico.
Con ciò conclude la Corte, con riferimento all'occupazione di fatto di un immobile da parte dell'ex moglie: "la valutazione di una tale utilità fuoriesce dall'ambito valutativo proprio dei valori legalmente posseduti da ciascuno dei coniugi, rimanendo la difficoltà di liberazione dell'immobile da parte del proprietario un dato di fatto estraneo alla ponderazione delle rispettive posizioni patrimoniali e reddituali" (Cass. civ., VI Sez., 11.01.2016, n. 223).
Ancora di recente la Suprema Corte, si è occupata anche dal punto di vista penalistico di una questione abbastanza frequente, vale a dire la violazione dell'obbligo del versamento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge beneficiario.
La legge 1 dicembre 1970, n. 898, disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, e prevede che il tribunale stabilisca a carico del coniuge non affidatario, tra l'altro, la modalità e la misura di contribuzione al mantenimento dei figli, con la corresponsione di assegno di mantenimento, nonché il criterio di adeguamento automatico dello stesso (art. 5).
Inoltre, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in virtù delle condizioni patrimoniali dei coniugi, nonché delle ragioni della decisione, può disporre l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente, a favore dell'altro, un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive, indicando il criterio di adeguamento automatico del predetto assegno, che deve essere almeno parametrato agli indici di svalutazione monetari (art. 6).
L'art. 12-sexies della predetta legge, dispone quindi che: "Al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall'art. 570 del codice penale".
Vale a dire la reclusione fino a un anno o la multa da Euro 103,00 a Euro 1.032,00 (art. 570 c.p.).
La Corte di Cassazione, VI sezione penale, con la sentenza n. 525, dell'8.01.2016, chiarisce quando ricorrono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 12-sexies della L. 898/1970 ovvero quelli per l'applicabilità dell'art. 570 c.p., che prevede e punisce la diversa fattispecie relativa alla violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Ed invero, chiarisce la Corte: "ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui all'art. 12-sexies L. n. 898/1970 è sufficiente dimostrare la volontaria sottrazione all'obbligo di corresponsione dell'assegno determinato dal tribunale", di contro, ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art. 570 c.p., è necessario che: "all'inadempimento consegua anche il far mancare i mezzi di sussistenza".
In altri termini, ferma restando la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento, il discrimine tra i due reati è pertanto dato: 1) dallo stato di bisogno dei familiari beneficiari dell'assegno; 2) la consapevolezza dell'obbligato in merito alla necessità dei propri congiunti; 3) la sua effettiva capacità di fornire i mezzi di sostentamento.
Tanto è vero che: "il reato previsto dall'art. 570, secondo comma n. 2, cod. pen. ha come presupposto necessario l'esistenza di un'obbligazione alimentare ai sensi del codice civile, ma non assume carattere meramente sanzionatorio del provvedimento del giudice civile nel senso che l'inosservanza anche parziale di questo importi automaticamente l'insorgere del reato, di tal che, per configurare l'ipotesi delittuosa in esame, occorre che gli aventi diritto all'assegno alimentare versino in stato di bisogno, che l'obbligato ne sia a conoscenza e che lo stesso sia in grado di fornire i mezzi di sussistenza" (Cass. pen, Sez. VI, 8.01.2016, n. 525).
Con l'anzidetta sentenza, la Corte ricorda il proprio precedente per cui: "ai fini della configurabilità del reato previsto è punito dall'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., nell'ipotesi di corresponsione parziale dell'assegno stabilito in sede civile per il mantenimento, il giudice penale deve accertare se tale condotta abbia inciso apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire ai beneficiari, tenendo inoltre conto di tutte le altre circostanze del caso concreto, ivi compresa la oggettiva rilevanza del mutamento di capacità economica intervenuta, in relazione alla persona del debitore, mentre deve escludersi ogni automatica equiparazione dell'inadempimento dell'obbligo stabilito dal giudice civile alla violazione della legge penale (Sez. 6, n. 159898 del 04/02/2014 – dep. 09/04/2014, S. Rv. 259895)".
Ciò posto, affinché possa ritenersi configurato il reato di cui all'art. 12-sexies L. 898/1970, risulta sufficiente il mero inadempimento dell'obbligo di mantenimento imposto dal giudice, mentre per la configurabilità del diverso reato diviolazione degli obblighi di assistenza familiare, ex art. 570 c.p., occorre che il giudice accerti ed evidenzi la mancanza dei mezzi di sussistenza, in considerazione delle effettive disponibilità economiche e al tenore di vita del soggetto obbligato, in relazione all'osservanza del "minimo vitale" e alle altre esigenze di vita giornaliera del beneficiario.
Cass. civ., 11.01.2016, n. 225 
Cass. civ., 11.01.2016, n. 223 
Cass. pen., 08.01.2016, n. 525 

Fonte: Focus sui rapporti economici in caso di separazione e divorzio 
(www.StudioCataldi.it) 

giovedì 10 dicembre 2015

La legittimità del Frmo Amministrativo

10 DICEMBRE 2015

IL FERMO DELL’AUTO “STRUMENTALE” È ILLEGITTIMO

Annullato il provvedimento di Equitalia


Il veicolo strumentale all’attività d’impresa, per legge, non può essere sottoposto a fermo amministrativo. Pertanto, il provvedimento assunto dal concessionario della riscossione in violazione del precetto normativo deve essere annullato. La prova della strumentalità può essere fornita dal debitore con la produzione del registro dei beni ammortizzabili.

È quanto emerge dalla sentenza 715/01/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone.

Il Collegio ha accolto il ricorso proposto dalla titolare di un esercizio commerciale condividendo il motivo attinente alla violazione dell’articolo 86, comma 2, del D.P.R. 602/1973 per avere Equitalia assoggettato a fermo l’autovettura bene strumentale della società (una SAS).

L’art. 86 citato, al comma 2, dispone: “la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, salvo che il debitore o i coobbligati nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività d'impresa”
          
                                                         AUTORE: REDAZIONE FISCAL FOCUS

domenica 23 novembre 2014

sulla mediazione famigliare internazionale

Faccio mia una interessante pubblicazione  del "Il SOLE 24ORE"


2.   OSSERVATORIO SULLA MEDIAZIONE
3. Mediazione famigliare: un caso di "separazione internazionale"
4.     Massimo Silvano Galli, Pedagogista e Teresa Laviola, Avvocato | 31 ottobre 2014
5.      
Nei nostri precedenti articoli abbiamo osservato come il conflitto possa assumere diverse sfumature, sia in ordine alla sua escalation, che per le persone che coinvolge, sia alle conseguenze in cui involve o evolve. Talvolta, se gestito adeguatamente, può portare ad un cambio di identità esistenziale in ordine ai valori, agli affetti, allo stile di vita; altre volte può invece portare alla distruzione della vita di più persone intessute e plasmate da dinamiche familiari "perverse", dove i bisogni del minore vengono calpestati in nome di una reciproca vendetta.
Per proseguire in questa riflessione, vogliamo ora esaminare un caso in cui si evince l'evoluzione del conflitto di due compagni ormai legati esclusivamente da una figlia in tenera età, partendo dal presupposto che non è compito della mediazione cercare il bene o il male, la verità o la colpa, ma accompagnare le parti a scegliere a volte un bene maggiore, altre volte un male minore.
E così che un padre è arrivato in studio volendo sporgere denuncia nei confronti della compagna che, partita per un paese extraeuropeo, decideva di non tornare in Italia, rendendosi altresì irreperibile e lasciando la minore al padre. Poteva configurarsi l'ipotesi delittuosa dell'abbandono di minore e, se avessimo voluto farci portavoci della rabbia del padre, avremmo sporto denuncia e chiesto la decadenza della responsabilità genitoriale. Decidemmo, invece, di provare a intraprendere una mediazione, con il presupposto che, se tale opportunità non fosse andata ad effetto, avremmo adito l'autorità giudiziaria competente.
La prima parte del percorso si svolse in seduta individuale con il padre, nel tentativo di trasformare il suo desiderio di vendetta nella possibilità di collaborare con la ex-compagna, per garantire il benessere e i bisogni della bambina. Il mediatore aiuta, in effetti, le parti a erigere ponti, a scavalcare muri e a "costruire altrove", in un luogo in cui i bisogni di ognuno trovino risorse.
L'uomo rimase spiazzato e, inizialmente, diffidente rispetto alle prospettive che gli si proponevano: uno sforzo affettivo e pragmatico per mettersi, anzitutto, in contatto con la madre della bambina. Superando l'umiliazione dell'abbandono, il padre doveva uscire da sé per andare verso l'altro: la figlia e la madre. I contatti con la stessa furono effettivamente complessi ma, alla fine, approfittando di un suo rientro in Italia, fu possibile programmare un incontro congiunto.
L'idea della madre era di portare con se la bambina all'estero, la quale però ormai, vivendo con il padre, aveva intessuto tutta una serie di contatti e legami nella scuola e nelle amicizie. Inoltre, il padre aveva un lavoro stabile in Italia, con una serie di relazioni parentali in grado di aiutarlo nella cura e nella gestione della minore; mentre, la madre, sembrava vivere in una situazione di maggiore precarietà, con il sogno di realizzarsi in un contesto ancora tutto da definire.
Essere genitore è un evento naturale che si configura nel momento in cui, ovviamente si concepisce un figlio; fare il genitore è, invece, tutt'altra cosa, e non è raro che in una situazione di separazione si presentino condizioni nelle quali uno o entrambi i genitori tendano ad abdicare al loro ruolo. E' proprio in questi casi che la figura "super partes" del mediatore prende una parte precisa: quella del minore di cui cerca di farsi carico personalmente per tutelarlo. Questo è il caso di specie.
Attraverso adeguate tecniche e opportune strategie proprie della mediazione, fu possibile ripristinare una comunicazione costruttiva e qualificante che tra i due partners inficiata da problematiche e rancori che avevano finito per coinvolgere anche la bambina come strumento di contrapposizione.
Fu proprio il ruolo del mediatore, "travestito" da figlio, a convincere (con-vincere: ossia vincere insieme) le parti della necessità di un reciproco riavvicinamento, senza per questo perdere le convinzioni individuali.
Una delle peculiarità della mediazione sta proprio nella possibilità che si da alle parti di recuperare, ognuno nei propri limiti, le reciproche responsabilità genitoriali. In questo caso, attraverso uno strategico utilizzo del calendario dell'affido, si è potuto costruire una sana alternanza tra i bisogni di tutte le parti coinvolte, senza venir meno alle necessità della bambina di frequentare sia la madre che il padre.
Seppure non sia la condizione ottimale per un bambino, in questo caso, il male minore, fu quello di condividere che la bambina sarebbe rimasta con il padre durante l'anno scolastico, mentre si sarebbe ricongiunta con la madre durante le festività.

martedì 15 luglio 2014

E' possibile divorziare senza prima separararsi - Interessante pubblicazione de "Il Quotidiano Giuridico"

Famiglia
Divorziare senza prima separarsi? A volte si può
Antonio Scalera - Magistrato in Catanzaro
Il Tribunale civile di Parma con sentenza del 9 giugno scorso accoglie il ricorso di una coppia di sposi (lui di nazionalità italiana, lei spagnola) che ha chiesto, in applicazione del Regolamento UE n. 1259/2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione, che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio senza necessità di una previa separazione.
Con ricorso congiunto una coppia di sposi – lui di nazionalità italiana, lei di nazionalità spagnola – ha chiesto che, in applicazione del Regolamento UE n. 1259/2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione, fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
La coppia aveva contratto matrimonio, secondo il rito civile, il 10 gennaio 2009, e, con successiva scrittura privata del 27 giugno 2013, aveva concordemente designato la legge spagnola, quale legge applicabile al rapporto. 
Il Tribunale ha verificato, preliminarmente, la validità formale dell’accordo sulla legge applicabile e ne ha riconosciuto la conformità ai requisiti previsti dall’art. 7 del citato Regolamento.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che, ai fini della validità di tale accordo, sia sufficiente la scrittura privata, non essendo, all’uopo, richiesto anche l’atto pubblico.
Inoltre, il Tribunale ha accertato che la legge concordemente designata dalle parti corrispondeva alla legge dello Stato di cui delle parti (la moglie) aveva la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo, come prescritto dall’art. 5, comma 1 lett. c del Regolamento.
Indi, il Tribunale ha proceduto al vaglio di compatibilità con l’ordine pubblico interno della legge spagnola che, agli artt.  88 e 81 del Codice Civile spagnolo, consente ai coniugi di chiedere direttamente il divorzio, senza necessità di una previa separazione, una volta decorsi tre mesi dalla celebrazione del matrimonio.
 L’operazione logico-giuridica condotta dai Giudici ha avuto esito positivo, giacchè, nel caso di specie, era acclarato il definitivo venir meno tra le parti della loro iniziale comunione materiale e spirituale.
A tal riguardo, il Collegio parmense ha richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, affinchè sia rispettato il principio dell'"ordine pubblico", è necessario e sufficiente che «lo scioglimento del matrimonio venga pronunciato all'esito di un rigoroso accertamento - condotto nel rispetto dei diritti di difesa delle parti, e sulla base di prove non evidenzianti dolo o collusione delle parti stesse - dell'irrimediabile disfacimento della comunione familiare, il quale ultimo costituisce l'unico inderogabile presupposto delle varie ipotesi di divorzio previste dalla L. n. 898 del 1970» (Cass. n. 16978/2006)
La sentenza in esame si segnala perché rappresenta una delle prime applicazioni in Italia (tra le altre, Trib. Udine 26.8.2013; Trib. Milano 11 dicembre 2012 e Trib. Treviso 18 dicembre 2012) della disciplina contenuta nel Regolamento UE n. 1259/2010 (c.d. Regolamento “Roma III”), entrato in vigore nei Paesi membri che hanno scelto di aderire alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (i.e. Austria, Belgio, Bulgaria, Germania, Grecia, Francia, Spagna, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Portogallo, Romania e Slovenia) a partire dal 21 giugno 2012. 
La pronuncia in oggetto interviene su una fattispecie analoga a quella già decisa da Trib. Udine 26 agosto 2013, dove – conformemente a quanto statuito dai Giudici emiliani – si è ritenuto non necessario l’atto pubblico ai fini della validità dell’accordo sulla legge applicabile e si è affermata la non contrarietà all’ordine pubblico italiano della disciplina spagnola sullo scioglimento del matrimonio.
 
Esito della domanda :
Accoglimento
Precedenti giurisprudenziali:
Cass. Civ. n. 16978 del 25.7.2006; Cass. Civ. n. 10378 del 28.5.2004.
Riferimenti normativi:
artt. 81 e 88 Codigo Civil Espanol
Regolamento UE n. 1259/2010, artt. 5 e 7

domenica 13 aprile 2014

Fecondazione - Cade il divieto dell'eterologa

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della norma della legge 40 che vieta il ricorso a un donatore esterno

Il divieto di fecondazione eterologa è incostituzionale. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità della norma della legge 40 che vieta il ricorso a un donatore esterno di ovuli o spermatozoi nei casi di infertilità assoluta.La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 3, 9, commi 1 e 3 e 12, comma 1, della Legge 19 febbraio 2004, n. 40, relativi al divieto di fecondazione eterologa medicalmente assistita.

Cosa cambia - Cade quindi innanzitutto il divieto di fecondazione assistita eterologa, previsto dall’art. 4 comma 3 della legge, che riportava: “È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo”. Cadono anche, di conseguenza, i due incisi che recitano entrambi “in violazione del divieto di cui all’art. 4, comma 3″, cioè del divieto di eterologa, previsti nei commi 1 e 9 dell’art. 9, che resta ovviamente immutato per le altre parti e per i suoi contenuti, compreso il divieto di disconoscimento di paternità in caso di eterologa. Incostituzionale, infine, anche l’art. 12 comma 1 sulle sanzioni: “Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro”.

Consulta attende Corte Ue - La prossima sentenza sulla legge 40, che affronterà il tema del divieto di ricerca sugli embrioni, verrà dalla Corte Europea sui diritti dell’uomo e non dalla Consulta, che avrebbe dovuto decidere oggi anche su questo aspetto. Lo annuncia l’associazione Coscioni. ”Non verranno discussi in sede costituzionale il divieto di ricerca sugli embrioni e il divieto di revoca del consenso informato – spiega una nota sul sito dell’associazione – in quanto la Consulta su richiesta dell’avvocato Baldini, che rappresenta l’associazione, ha disposto il rinvio della discussione in attesa della decisione della Grande Camera della Corte Europea dei diritti dell’Uomo del 18 giugno prossimo”. La Corte dovrà decidere sul procedimento ‘Parrillo contro Italia’, in cui Adele Parrillo, vedova del regista Stefano Rolla deceduto nell’attentato di Nassiriya nel 2003, vuole donare alla ricerca i 5 embrioni prodotti prima della morte del compagno per effettuare una fecondazione assistita.

Fonte ANSA

Matrimonio gay, il giudice ordina: “Trascrivetelo anche in Italia”


Matrimonio gay, il giudice ordina: “Trascrivetelo anche in Italia”

Due uomini si erano sposati a New York nel 2012 e adesso il tribunale di Grosseto ha prescritto che Comune della città toscana debba recepire nei suoi registri l'unione
Il Tribunale di Grosseto ha ordinato al Comune “di trascrivere nei registri di stato civile il matrimonio” tra due uomini, italiani, celebrato con rito civile nel dicembre 2012 a New York. Una decisione storica, che potrebbe creare un precedente per altri matrimoni omosessauli celebrati all’estero. I due coniugi sono Stefano Bucci e Giuseppe Chigiotti, il primo giornalista, il secondo architetto e professore al Politecnico di Milano. Si conoscevano da 25 anni e hanno deciso di sposarsi nella Grande Mela, dove il matrimonio omosessuale è legale.  Dopo essersi sposati con rito civile a New York, nel dicembre 2012, i due, 68 e 57 anni, chiesero al Comune di Grosseto di trascrivere le nozze nel registro di stato civile. L’ufficiale si rifiutò, perché, sostenne, ”la normativa italiana non consente che persone dello stesso sesso possano contrarre matrimonio”. A quel punto, assistiti dall’avvocato Claudio Boccini, i due hanno fatto ricorso. Nonostante il parere contrario del pubblico ministero, il giudice di Grosseto ha dato il via libera. Secondo Ottati, infatti, nel codice civile ”non è individuabile alcun riferimento al sesso in relazione alle condizioni necessarie” al matrimonio. Nella sentenza, il giudice spiega che non è ”previsto, nel nostro ordinamento” alcun ”impedimento derivante da disposizioni di legge alla trascrizione di un atto di matrimonio celebrato all’estero”. E poi, la trascrizione non ha natura ”costitutiva, ma soltanto certificativa e di pubblicità di un atto già valido di per sé”. 
Tratto dal sito di rainews

 

La diffamazione sul Web - Nuova forma di bullismo


Il Web – Nuove forme di diffamazione rese ancor più subdole perché spesso celate dietro un anonimato  difficile da svelare

Ogni giorno, sempre più spesso, vediamo  come tra i reati commessi sulla rete, spicchi, assieme alle violazioni in materia di diritto di autore e privacy, la diffamazione.
Ex art. 595 codice penale: <<Chiunque, fuori dai casi indicati nell’articolo precedente (ovvero salvo trattarsi di ingiuria, cioè una offesa con la presenza dell’interessato) comunicando con più persone, offende l‘altrui reputazione, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa sino a lire due milioni (circa 1032 €). Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire quattromilioni (circa € 2065).Se l’offesa è arrecata col mezzo della stampa, o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire un milione (circa 516 €).Se l’offesa è recata ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate. >>
Ciascuno di noi è titolare del diritto di espressione della propria opinione (diritto costituzionalmente garantito dall’art. 21: <<Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione…>>) ma tale diritto incontra dei limiti ben specifici qualora l’opinione espressa giunga a ledere l’altrui onore e reputazione. La diffamazione è un reato strettamente connesso alla persona, al diritto all’onore ed alla reputazione di cui ciascuno di noi è titolare. Il legislatore ha scelto di porre come aggravante del reato, la diffamazione che abbia ad oggetto l’indicazione di un fatto determinato. Ciò perché ovviamente qualora si attribuisca ad una persona un fatto con riferimenti tali da renderlo più credibile, la portata offensiva del reato diviene maggiore, proprio perché capace di rafforzare la attendibilità di colui che ne parla. La diffamazione on line può compiersi in due modi, o mediante il mezzo della stampa telematica o mediante il semplice mezzo di internet. Nel primo caso possiamo far riferimento alla giurisprudenza che da anni si pronuncia sui casi connessi alla stampa cartacea e radiotelevisiva, e che dunque non pone eccessivi interrogativi.
Di nostro interesse, invece, la diffamazione mediante internet, al di fuori della stampa telematica.
Lo stesso articolo 595 codice penale, contempla l’ipotesi della diffamazione on line, laddove prevede che si possa ritenere consumata la diffamazione anche laddove si realizzi mediante un mezzo di pubblicità.
Nella percezione normativa consolidatasi, internet costituisce proprio un mezzo di pubblicità, in quanto idoneo e sufficiente affinché una notizia o espressione diffamatoria raggiunga una pluralità di soggetti. Si pensi ad esempio, ad una opinione diffamatoria espressa in un forum, o in una mailing list o mandando un messaggio mediante posta elettronica ad una pluralità di soggetti. In questo ultimo caso, ovvero in tema di diffamazione mediante posta elettronica, è intervenuta la Corte di Cassazione, sottolineando che anche se le comunicazioni diffamatorie non sono percepite simultaneamente dai destinatari, il reato di diffamazione è da ritenersi integrato dovendosi ritenere irrilevante l’intervallo di tempo più o meno lungo tra l’una e l’altra comunicazione, poiché sono comunque prodotti i medesimi effetti della diffamazione. Per poi individuare quale potere ha l’autorità giudiziaria italiana in merito a casi di diffamazione su siti che si trovano all’estero, è essenziale ricordare la sentenza n. 4741 del 27 dicembre 2000, con la quale la Suprema Corte di Cassazione si dichiarava favorevole alla applicabilità della legge italiana in un caso di diffamazione a mezzo internet pur se avvenuta da parte di un sito ubicato all’estero.La Corte, infatti, citando l’art. 595 c.p., spiegava come fosse la stessa formulazione normativa a prevedere ciò, laddove indicava la consumazione coincidente con la percezione del messaggio pubblicato sul sito, da parte di più soggetti estranei all’agente ed al soggetto offeso. Dunque, essendo stato appreso il contenuto della diffamazione in territorio italiano, la tutela alla persona offesa doveva essere assegnata ad un giudice italiano. La medesima sentenza stabiliva inoltre come la diffamazione on line fosse stata attuata con “altri mezzi di pubblicità” (in quanto effettuata mediante internet), e come perciò vi dovesse essere sovranità dello stato italiano, in quanto l’offesa era stata percepita in Italia pur se generata all’estero (o generata anche in Italia ma diffusa mediante sito collocato all’estero). Dello stesso avviso con disposizione più recente, il Tribunale di Lecce, il quale con sentenza del 24 febbraio 2001, stabiliva che nel caso di diffamazione a mezzo internet in rete è territorialmente competente il giudice civile dove si trova il server sul quale sono caricate le pagine contenenti le dichiarazioni diffamanti, salvo che manchino prove certe riguardo all’ubicazione del server, nel qual caso la competenza va attribuita al foro del luogo di residenza del danneggiante.A tutela del soggetto che si ritiene diffamato, non solo la normativa penale, ma anche un diritto al risarcimento del danno prodotto dall’autore del reato.
In tal senso occorre analizzare tutte le conseguenze connesse alla diffamazione: i danni che possono andare dalla perdita di clientela e di guadagni, nel caso di persona che ha denigrato la operatività commerciale di un soggetto, ha diffuso notizie in merito alla sua insolvenza o comunque ha accusato un soggetto di essere inaffidabile; ma anche danni prettamente morali, consistenti nella offesa alla reputazione che può provocare un grave impedimento a sentirsi ben accetti nella propria comunità, o che può costringere un soggetto a doversi discolpare dalle accuse diffamatorie e quindi subire un grave danno alla reputazione ed all’onore, quantificabile secondo il grado di offesa, tenendo conto dei fatti narrati (entra in gioco l’aggravante alla quale accennavamo sopra in merito all’attribuzione di un fatto determinato), della quantità e qualità dei soggetti destinatari di tali narrazioni (ad esempio diffamare una persona con il datore di lavoro, può pregiudicargli il posto) nonché del mezzo mediante cui la diffamazione è compiuta (immettere in internet una notizia negativa attribuendola ad un soggetto, può trovare una eccessiva ripercussione nei confronti del soggetto diffamato).          Internet, dunque, quale mezzo esemplare di diffusione di una notizia, talvolta sottovalutato da colui che si esprime in merito ad un terzo, talvolta utilizzato con il preciso intento di diffondere un’offesa.
 Riporto integralmente quanto pubblicato sul social network  e per la portata innovativa, e perché applicaile analogicamente a  fattispecie simili
Diffamazione a mezzo Facebook
Posted on 26 marzo 2014 by rob-crime
 
Avevamo affrontato, in un precedente post (consultabile cliccando qui), il tema della diffamazione a mezzo Internet, affrontando, in quella sede, proprio la questione della diffamazione operata sul Social Network più popolare in assoluto: Facebook. A distanza di 20 giorni dalla pubblicazione di questo nostro post, la Corte di Cassazione torna sull’argomento, sancendo come offendere la reputazione su facebook è da considerarsi reato di diffamazione.Con sentenza del 24 marzo 2014, n. 13604, infatti, la Corte di cassazione ha stabilito che la pubblicazione e diffusione su Facebook di contenuti che offendono l’onore e la reputazione di un utente integrano responsabilità da fatto illecito, da cui deriva l’obbligo di risarcimento economico del conseguente danno morale. La novità della sentenza è, soprattutto, quello di aver anche sancito che non è necessario indicare nome e cognome della persona a cui è rivolta un’allusione offensiva: se la “vittima” è facilmente individuabile e la frase incriminata è postata sul proprio o l’altrui stato di Facebook o in commento a qualche altro post, scatta ugualmente il reato di diffamazione. Screditare le persone su Facebook, anche senza indicare il nome, può comportare il rischio di una querela se si capisce chiaramente di chi si parla: la semplice allusione, infatti, può integrare il reato.
E’ bene, quindi, stare sempre attenti. Se, infatti, il riferimento alla vittima contenuto nel post diffamatorio non dovesse essere chiaro e immediato, si può passare dalla ragione al torto e rischiare una controquerela per calunnia. Fino ad oggi vi era stata una sentenza del Tribunale di Monza (Sent. n.770/2010) che aveva affermato, sostanzialmente, lo stesso principio secondo il quale <<la pubblicazione e diffusione su Facebook di contenuti che offendono l’onore, la reputazione e il decoro di un utente integrano responsabilità da fatto illecito, da cui deriva l’obbligo di risarcimento del conseguente danno morale>>.
Se il post incriminato viene cancellato non tutto è perduto e la possibilità di far valere i propri diritti in Tribunale può trovare strade alternative. Possiamo distinguere due ipotesi.
La prima è quella in cui il destinatario del post non sia stato tanto avveduto dal fare, prima della cancellazione, una stampa, uno screenshot o una fotografia della pagina in cui era visibile il suddetto testo. In questo caso, l’unico modo per ricostruire la realtà storica di quanto avvenuto è quella di avvalersi di uno o più testimoni che potranno dichiarare quanto hanno visto, specificando nella maniera più dettagliata possibile il contenuto del testo ed il suo autore.
Un secondo modo per poter giungere ad una dichiarazione di responsabilità penale nei confronti di chi ha pubblicato il post offensivo è, come si diceva prima, quello di creare immediatamente una riproduzione meccanica del testo prima che lo stesso venga cancellato dal suo autore o da Facebook stesso in caso di nostra segnalazione. La riproduzione potrebbe avvenire facendo una “stampa” della pagina Facebook, magari conservando della stessa un file in .jpeg o in .pdf con uno “screenshot”, o ancora facendo una fotografia della pagina visualizzata dal proprio computer.  In questi casi, la vittima avrà una prova ulteriore da utilizzare in processo.
La legge considera riproduzioni meccaniche le riproduzioni fotografiche, cinematografiche, le videoregistrazioni. Vi rientrano anche, secondo consolidata giurisprudenza, i documenti informatici privi di firma digitale. Le riproduzioni e le registrazioni possono essere formate su qualsiasi supporto materiale come, ad esempio, fogli di carta, cd, dvd, o altri supporti come penne usb e sono rilevanti ai fini del processo soltanto quando sono relative a comportamenti utili alla risoluzione della controversia.
Secondo un pacifico principio giurisprudenziale, inoltre, le riproduzioni meccaniche, proprio per via delle modalità della loro formazione al di fuori del processo e, quindi, senza le garanzie dello stesso, fanno piena prova delle cose e dei fatti in esse rappresentati fino a disconoscimento della loro conformità ai fatti. In pratica, la controparte autrice del testo potrebbe contestare, ad esempio, che le conversazioni o le dichiarazioni contenute in una registrazione audio siano realmente avvenute o, magari, che l’immagine riprodotta in stampa sia il frutto di un fotomontaggio, o che il post sia rimasto pubblicato solo per poche frazioni di secondo. In ogni caso, tale disconoscimento, effettuato dal reo deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, con allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. In pratica chi contesta la riproduzione meccanica deve anche dare delle valide motivazioni per cui effettua tale disconoscimento.

sabato 12 aprile 2014

IL DIVORZIO CAMBIA GIUDICE

      
   Non sarà più il giudice del luogo dove i coniugi avevano l’ultima residenza comune a decidere sul loro divorzio. Lo ha stabilito la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 169 depositata ieri, ha dichiarato illegittimo, perché viola il principio di uguaglianza, questo criterio di competenza territoriale, introdotto nella legge sul divorzio (la 898/70) dalla legge 80/05.Per la Consulta il criterio è «manifestamente irragionevole» perché, quando si arriva alla domanda di divorzio, «nella maggioranza delle ipotesi, la residenza comune è cessata». Di conseguenza, «non è ravvisabile alcun collegamento fra i coniugi e il tribunale» del luogo dell’ultima residenza comune. Una situazione che si è presentata proprio nella causa da cui è partita l’ordinanza diretta alla Corte costituzionale: l’ultima residenza comune della coppia era fissata a Napoli ma, al momento di presentare la domanda per ottenere lo scioglimento del matrimonio, il coniuge ricorrente risiedeva in provincia di Rimini e il resistente nei dintorni di Pisa. Benché la legge 898/70 (all’articolo 4, comma 1) imponesse di presentare la domanda di divorzio a Napoli, il ricorrente l’aveva trasmessa al tribunale di Pisa; che, in un primo tempo, aveva rilevato d’ufficio la propria incompetenza territoriale, ma poi, di fronte all’insistenza dei coniugi che hanno eccepito l’incostituzionalità della norma, ha rimesso la questione all’esame della Consulta.La Corte costituzionale ha fatto saltare il criterio «dell’ultima residenza comune», anteposto nel 2005 agli altri criteri già fissati in precedenza. Si tratta di criteri, ha precisato la Corte, «inderogabili e successivi»: vale a dire che il ricorrente non può utilizzarne uno a meno che quello precedente non ricorra. E, per superare il criterio “dell’ultima residenza”, non era sufficiente che fosse venuta meno, ma occorreva che non fosse mai esistita.Con la scomparsa del criterio “dell’ultima residenza comune”, la competenza territoriale delle cause di divorzio torna a prima del 2005.
 La domanda deve essere presentata al giudice del luogo dove il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio o, se risiede all’estero o è irreperibile, al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente o ancora, se anche quest’ultimo risiede all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica. Nulla cambia per la domanda congiunta, che si può proporre indifferentemente al tribunale del luogo di residenza o di domicilio di uno dei coniugi.
Tratto da “Il Sole 24 ore”-

martedì 4 febbraio 2014

Rivoluzionaria sentenza della Suprema Corte di Cassazione

Danno esistenziale
Il danno esistenziale e il danno da perdita della vita sono entrambi risarcibili
                
Nota di Paolo Russo, Avvocato in Firenze 
                
Con questa rivoluzionaria pronuncia la Corte di Cassazione, in linea con l'orientamento espresso lungo tutto l'arco del 2013, conferma la risarcibilità del danno esistenziale, chiarendo espressamente come debba escludersi che le Sezioni Unite del 2008, con le note "sentenze di San Martino", abbiano negato configurabilità e rilevanza, anche ai fini risarcitori, al tertium genus di danno non patrimoniale. Non bastasse, gli ermellini hanno altresì stabilito la piena configurabilità di un c.d. "danno da perdita della vita", diverso dal danno biologico terminale e dal danno morale terminale, il cui ristoro può avvenire persino in caso di morte immediata, dunque a prescindere dalla consapevolezza che ne abbia la vittima. Il risarcimento, in tal caso, ha funzione compensativa ed è trasmissibile iure hereditatis.